
L’articolo 36, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che il “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. (…) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”.
In tale ottica, i provvedimenti di concertazione hanno quindi statuito che il personale militare “ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito.
Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
La finalità dell’istituto è il principio costituzionale della irrinunciabilità di un periodo di ferie retribuito volto a garantire il ripristino delle energie psicofisiche consumate durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il diritto alle ferie per il personale militare è disciplinato da normative specificamente come il D.P.R. n. 394 del 1995 e il D.P.R. n. 40 del 2018 per l’Esercito, Marina e Aeronautica, e l’articolo 26 del D.P.R. n. 39/2018 per l’Arma dei Carabinieri.
Da quanto sopra esposto, il personale ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuita.
La licenza ordinaria:
- è un diritto irrinunciabile;
- è rilasciata per consentire un adeguato periodo di riposo, nell’interesse del militare e dell’Amministrazione;
- è riferita all’anno solare;
- va computata dal 1° gennaio di ogni anno;
- decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio. Tuttavia, per comprovate esigenze del militare connesse con la prenotazione di viaggi, il Comandante del Reparto la rilascia fino a 15 giorni prima della data di decorrenza;
- è calcolata in giorni interi;
- è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore a due giorni
- è cumulabile, a richiesta dell’interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio
- è subordinata alle esigenze del servizio
Il periodo di congedo annuale retribuito varia a seconda della posizione del personale militare e dell’orario di servizio espletato.
La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi.
Il congedo ferie, a seconda delle esigenze operative e di servizio, può essere fruito in un’unica soluzione o in modo frazionato.
Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno la parte residua deve essere fruita entro i successivi diciotto mesi.
La norma prevede altresì che al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno
Attesa la non sempre efficiente gestione delle risorse e del personale da parte dei Comandanti il tema delle ferie non godute è sempre più all’attenzione della magistratura amministrativa.
Nello specifico la mancata fruizione delle ferie nell’anno in corso costituisce una precisa voce di risarcimento del danno azionabile dal dipendente entro il termine di prescrizione decennale.
Sul punto secondo il Tar Reggio Calabria, sent. del 20 giugno 2020, n. 426 “Ai sensi dell’art. 930 del Codice militare, per il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio transitato nei ruoli civili del Ministero dell’interno e del Ministero dell’economia e delle finanze, il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non usufruita è legata ad una precisa condizione, individuata nell’impossibilità di fruire di dette ferie già maturate in precedenza presso l’amministrazione di destinazione”
Altresì importante è la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), pronunciandosi sulla causa C-218/22 sollevata dal Tribunale di Lecce secondo cui le ferie non possono essere negate o limitate in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Le ferie residue non godute vanno pertanto sempre pagate, sia nel settore pubblico che in quello privato. L’indennità sostitutiva delle ferie spetta sempre anche qualora il rapporto di lavoro viene meno per decisione del lavoratore.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa dei Tribunali Amministrativi Regionali ha disposto che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuale retribuite, e non può rinunciarvi”.
L’orientamento costante della giurisprudenza è nel senso di ritenere che “il diritto del pubblico dipendente al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende, in coerenza con i principi contenuti nell’art. 36 Cost. direttamente dal mancato godimento del congedo ordinario e in correlazione con la retribuibilità delle prestazioni lavorative”.
Ed ancora, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una medesima situazione giuridica costituzionalmente tutelata dall’art. 36 Cost. e riconosciuta dalle specifiche norme giuridiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2009, n. 1084; Sez. IV, 23 luglio 2008, n. 3637).
In sintesi, fermo il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, qualora per improcrastinabili esigenze di servizio, non ne è stata possibile la fruizione da parte del dipendente a quest’ultimo spetta un riposo compensativo o, in alternativa, la corresponsione di un’indennità sostitutiva.


