
Il rendiconto di gestione condominiale è un documento contabile fondamentale per garantire trasparenza, controllo e responsabilità nella gestione delle spese comuni da parte dell’amministratore. Esso rappresenta lo strumento attraverso cui i condomini possono verificare la corretta amministrazione delle risorse economiche e valutare l’operato dell’amministratore.
1. Che cos’è il rendiconto di gestione
Ai sensi dell’art. 1130-bis del Codice Civile, il rendiconto condominiale è un insieme di documenti che illustra in modo dettagliato:
– Le entrate e uscite relative all’anno di riferimento;
– I movimenti bancari;
– La situazione patrimoniale del condominio, incluse le riserve eventualmente costituite (fondo cassa, fondo lavori, ecc.);
– Un riepilogo sintetico della gestione e un registro di contabilità.
Il rendiconto ha una duplice funzione:
– Contabile: dimostrare l’uso dei fondi comuni.
– Informativa: permettere ai condòmini di comprendere come sono state gestite le entrate e le uscite.
2. Obblighi dell’amministratore
L’amministratore è tenuto a:
– Redigere annualmente il rendiconto;
– Convocare l’assemblea per l’approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
– Fornire, su richiesta, giustificativi delle spese (fatture, ricevute, bonifici, contratti);
– Garantire l’accessibilità ai documenti per un congruo periodo.
L’amministratore che non redige il rendiconto può essere revocato anche giudizialmente. In caso di gravi irregolarità contabili (es. fondi non rendicontati o utilizzo improprio), può essere chiamato a rispondere civilmente del danno causato al condominio.
3. Funzione e importanza
Il rendiconto è essenziale per:
– Garantire trasparenza nei confronti dei condomini;
– Consentire un controllo democratico sulla gestione economica;
– Fondare eventuali azioni giudiziarie per mala gestio;
– Valutare la possibilità di rinnovare l’incarico all’amministratore.
4. Contenuti essenziali
Il rendiconto deve contenere:
– Bilancio consuntivo con saldo iniziale e finale;
– Elenco delle spese ordinarie e straordinarie;
– Ripartizione delle spese tra i condomini;
– Situazione dei morosi;
– Eventuali crediti o debiti residui.
È opportuno che venga redatto secondo il criterio di cassa (incassi e pagamenti effettivi), benché non manchino prassi che adottano anche criteri di competenza per maggiore chiarezza.
5. Giurisprudenza e criticità
Il rendiconto deve essere messo a disposizione dei condòmini almeno 5 giorni prima dell’assemblea. L’approvazione avviene con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c.
Un condòmino può impugnare la delibera entro 30 giorni dalla comunicazione o presenza in assemblea, se ritiene il rendiconto irregolare o poco trasparente.
Secondo la Cassazione, il rendiconto deve essere “chiaro, analitico e intelligibile”, pena la possibilità per l’assemblea o il singolo condomino di impugnarne l’approvazione per vizi sostanziali o formali.
Una cattiva redazione può dare luogo a contenziosi, specie quando non vengono rispettati i criteri di chiarezza e tracciabilità delle spese o se si rilevano anomalie nella gestione.
Conclusioni
Il rendiconto condominiale non è un semplice adempimento contabile, ma un dovere legale e morale per l’amministratore e un diritto di controllo per i condomini. Un documento redatto correttamente, trasparente e verificabile è la chiave per una sana amministrazione condominiale e per evitare conflitti tra i partecipanti all’assembla.


