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Registrare telefonate e fare screenshot: quando è legale?

Registrare una conversazione telefonica, conservare un messaggio WhatsApp o fare lo screenshot di una chat sono operazioni ormai comuni. Ma registrare una telefonata senza informare l’altra persona è legale? Uno screenshot può essere utilizzato come prova? E quando la diffusione di una conversazione privata può violare la privacy?

La risposta dipende da diversi fattori: chi effettua la registrazione, se partecipa alla conversazione, come viene acquisito il contenuto e soprattutto quale uso ne viene fatto successivamente.

La distinzione fondamentale è infatti tra registrare o conservare una comunicazione alla quale si partecipa e intercettare invece comunicazioni private tra altre persone.

È legale registrare una telefonata senza il consenso dell’altra persona?

In linea generale, chi partecipa personalmente a una conversazione può registrarne il contenuto anche senza avvisare preventivamente l’altro interlocutore.

La giurisprudenza considera infatti la registrazione effettuata da uno dei partecipanti non come un’intercettazione, ma come una forma di memorizzazione di un fatto al quale il soggetto ha direttamente partecipato.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente richiamato questo orientamento, ricordando che una registrazione effettuata da uno degli interlocutori può essere legittimamente utilizzata anche per tutelare un proprio diritto, fermo restando il diverso problema della successiva diffusione del contenuto.

Questo principio può riguardare sia una telefonata, sia una conversazione svolta di persona, purché chi registra partecipi effettivamente al dialogo o sia comunque legittimamente presente.

Registrare una conversazione significa poterla pubblicare?

No. Questo è uno degli aspetti più importanti.

La possibilità di registrare una conversazione alla quale si partecipa non significa automaticamente poter pubblicare l’audio sui social network, inviarlo indiscriminatamente a terzi o diffonderlo online.

Registrazione e diffusione sono due attività differenti.

Una registrazione conservata per esigenze personali o per la tutela di un diritto può essere lecita; la pubblicazione dello stesso contenuto può invece incidere sulla riservatezza, sulla reputazione, sui dati personali o su altri diritti dell’interlocutore.

Occorre quindi valutare:

  • il contenuto della conversazione;
  • le persone coinvolte;
  • la finalità della diffusione;
  • il numero e la natura dei destinatari;
  • la presenza di dati particolarmente delicati;
  • l’eventuale interesse pubblico alla divulgazione.

Il Garante distingue infatti l’utilizzo personale dalla diffusione o comunicazione sistematica dei contenuti registrati.

È legale registrare conversazioni tra altre persone?

La situazione cambia radicalmente quando chi registra non partecipa alla conversazione.

Intercettare o acquisire clandestinamente comunicazioni private di terzi può determinare conseguenze penali, la cui qualificazione dipende dalle modalità concrete utilizzate.

L’art. 615-bis del codice penale, ad esempio, tutela la vita privata che si svolge nei luoghi di privata dimora e punisce chi si procura indebitamente, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini relative a tale sfera privata.

Non è quindi corretto applicare automaticamente la stessa norma a qualsiasi registrazione tra terzi: occorre verificare dove avviene la conversazione, come viene captata e quale strumento viene utilizzato.

In pratica, una cosa è registrare la telefonata alla quale si sta partecipando; altra cosa è installare dispositivi, accedere a telefoni altrui o captare conversazioni private dalle quali si è esclusi.

Screenshot di WhatsApp, Telegram, SMS ed email: sono legali?

Anche gli screenshot di WhatsApp, Telegram, Messenger, SMS o altre comunicazioni digitali devono essere valutati distinguendo l’acquisizione dalla successiva diffusione.

Quando una persona è destinataria di un messaggio, può normalmente conservarne una copia o effettuare uno screenshot.

Il fatto che un messaggio sia inviato attraverso una chat privata non significa infatti che il destinatario sia obbligato a cancellarlo o a dimenticarne il contenuto.

Diverso è il problema della pubblicazione dello screenshot su Facebook, Instagram, TikTok, gruppi pubblici o altri spazi accessibili a una pluralità indeterminata di persone.

Il Garante ha espressamente evidenziato che la diffusione di schermate di chat può avere implicazioni privacy molto diverse dal semplice utilizzo personale del messaggio.

Si può pubblicare lo screenshot di una conversazione sui social?

Non sempre.

Lo screenshot può contenere:

  • nome e cognome;
  • numero di telefono;
  • fotografia del profilo;
  • informazioni familiari;
  • dati sanitari;
  • informazioni economiche;
  • opinioni politiche o religiose;
  • informazioni relative alla vita privata;
  • contenuti potenzialmente lesivi della reputazione.

La pubblicazione deve quindi essere valutata con particolare attenzione.

Anche oscurare il nome dell’interlocutore potrebbe non essere sufficiente quando la persona rimane comunque identificabile attraverso il contesto, la fotografia, il numero telefonico o altri elementi.

La regola pratica è quindi semplice: conservare uno screenshot non equivale automaticamente ad avere il diritto di renderlo pubblico.

Registrazioni telefoniche e screenshot possono essere utilizzati come prova?

Uno degli utilizzi più frequenti riguarda proprio il contenzioso.

Registrazioni, messaggi e screenshot possono avere rilevanza in:

  • controversie civili;
  • cause di lavoro;
  • separazioni e procedimenti familiari;
  • controversie condominiali;
  • recupero crediti;
  • procedimenti penali;
  • contestazioni contrattuali;
  • casi di minacce, molestie o comportamenti illeciti.

La Cassazione ha ribadito che la registrazione effettuata da un partecipante alla conversazione non costituisce un’intercettazione e può assumere valore documentale nel processo penale, fatti salvi specifici divieti relativi al contenuto della comunicazione o alla qualità dei soggetti coinvolti.

Nel processo civile, fotografie, registrazioni e altre riproduzioni possono inoltre assumere rilievo nell’ambito delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 del codice civile.

Ciò non significa però che qualsiasi screenshot sia automaticamente decisivo.

Il giudice dovrà valutarne provenienza, autenticità, contenuto e attendibilità insieme agli altri elementi di prova.

Cosa succede se uno screenshot viene contestato?

La possibilità di produrre uno screenshot non elimina il problema della sua autenticità.

Un’immagine digitale può infatti essere:

  • ritagliata;
  • modificata;
  • privata del contesto;
  • ricostruita;
  • alterata attraverso software di editing.

Per questo motivo, quando una conversazione ha particolare importanza probatoria, può essere opportuno conservare il dispositivo originale, la chat completa e gli eventuali file allegati, evitando di limitarsi a una singola immagine isolata.

Nei casi più delicati possono inoltre assumere rilievo accertamenti tecnici, esportazioni integrali delle conversazioni e altri elementi in grado di confermare l’origine del contenuto.

Privacy e diritto di difesa: quale prevale?

Privacy e diritto di difesa devono essere bilanciati.

La tutela dei dati personali non impedisce in assoluto l’utilizzo di documenti e comunicazioni quando essi siano realmente necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto.

Ciò non autorizza però una raccolta indiscriminata di informazioni né la diffusione pubblica di materiale privato.

La finalità è quindi determinante: conservare una conversazione per documentare una minaccia o dimostrare l’esistenza di un accordo è situazione molto diversa dal pubblicarla sui social per esporre l’interlocutore al giudizio del pubblico.

Anche il Garante ha richiamato il rapporto tra registrazione, tutela di un diritto e divieto di diffusione indiscriminata.

Screenshot e conversazioni private nel rapporto di lavoro

Particolare cautela è necessaria anche nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente.

Il semplice fatto che un datore abbia ricevuto da altri uno screenshot di una conversazione privata non rende automaticamente legittimo qualsiasi successivo utilizzo del contenuto.

Nel 2025 il Garante è intervenuto proprio sull’utilizzo, nell’ambito di procedimenti disciplinari, di informazioni provenienti da Facebook, Messenger e WhatsApp, evidenziando che il successivo impiego delle informazioni costituisce comunque trattamento di dati personali e deve rispettare la relativa disciplina.

Ogni situazione deve quindi essere valutata considerando origine delle informazioni, pertinenza rispetto al rapporto di lavoro e finalità dell’utilizzo.

Cosa fare prima di utilizzare una registrazione o uno screenshot?

Prima di diffondere o utilizzare una conversazione privata è opportuno verificare almeno tre aspetti.

Il primo riguarda come il contenuto è stato acquisito: partecipare personalmente alla conversazione è molto diverso dall’accedere abusivamente alle comunicazioni altrui.

Il secondo riguarda lo scopo: conservare una prova per tutelare un diritto è diverso dal pubblicarla online.

Il terzo riguarda il contenuto: dati personali, informazioni riservate, immagini, segreti professionali e informazioni relative a terzi possono richiedere valutazioni ulteriori.

In presenza di un contenzioso è inoltre preferibile conservare il materiale nella sua forma originaria, evitando modifiche o manipolazioni.

Registrazioni telefoniche e screenshot: conclusioni

Registrare telefonate e conservare screenshot non è vietato in assoluto.

In linea generale, chi partecipa a una conversazione può registrarne il contenuto, e chi riceve un messaggio può conservarlo. Il problema giuridico nasce soprattutto quando il contenuto viene acquisito da chi non partecipa alla comunicazione oppure viene successivamente diffuso, pubblicato o utilizzato per finalità diverse da quelle strettamente personali o difensive.

La distinzione tra registrazione, conservazione, utilizzo processuale e diffusione pubblica è quindi essenziale.

Ogni caso deve essere valutato concretamente, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati personali, delle norme penali eventualmente applicabili e delle esigenze di tutela del diritto di difesa.

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About the Author: Avv. Davide Guarnera

Articolo a cura dell’Avv. Davide Guarnera, avvocato del Foro di Palermo e professionista attivo nel diritto civile e condominiale. Lo Studio offre inoltre un servizio professionale di amministrazione di condomìni a Palermo e provincia, fondato su trasparenza, competenza e attenzione alle esigenze dei condòmini.
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Avv. Davide Guarnera – Studio Legale Guarnera a Palermo

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