Bambino guerra

Il caso Roggero riapre il dibattito sulla legittima difesa

La recente vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva dalla Corte di cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi di reclusione per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, ha riportato al centro del dibattito pubblico uno dei temi più delicati del diritto penale: quali siano i limiti entro i quali il cittadino possa reagire a un furto, a una rapina o a una violenta aggressione.

Il caso presenta una particolare complessità perché la vicenda non si è conclusa con la semplice reazione all’interno della gioielleria: secondo la ricostruzione giudiziaria riportata dalla stampa, Roggero inseguì i rapinatori all’esterno e fece fuoco mentre questi si stavano allontanando. Proprio tale elemento è stato decisivo nel negare la sussistenza della legittima difesa, ritenendo cessato il pericolo attuale per l’incolumità personale.

La sentenza definitiva non significa, tuttavia, che il problema politico-criminale sia esaurito.

Al contrario, il caso pone una domanda di carattere generale:

Il sistema italiano tutela adeguatamente il cittadino che subisce una rapina violenta, oppure continua a trasferire sulla vittima una parte eccessiva del rischio giuridico derivante dalla necessità di reagire in pochi secondi a un’aggressione criminale?

La questione merita di essere affrontata distinguendo rigorosamente tre piani:

  1. la legittima difesa;
  2. l’eccesso colposo nella legittima difesa;
  3. la responsabilità civile derivante dalla reazione dell’aggredito.

Ed è soprattutto sul terzo profilo che appare possibile immaginare una riforma capace di rafforzare la posizione delle vittime senza trasformare la legittima difesa in una sorta di licenza generale all’uso della violenza.

  1. La disciplina generale dell’articolo 52 del codice penale

L’art. 52 c.p. costituisce la disposizione fondamentale in materia di legittima difesa.

La norma stabilisce che non è punibile chi commette il fatto perché costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, purché la reazione sia proporzionata all’offesa.

Dalla disposizione emergono tradizionalmente alcuni requisiti fondamentali:

  • esistenza di un’aggressione ingiusta;
  • attualità del pericolo;
  • necessità della reazione;
  • impossibilità o non praticabilità di una soluzione alternativa meno lesiva;
  • proporzione tra difesa e offesa.

La legittima difesa costituisce, quindi, una causa di giustificazione: la condotta che, in astratto, potrebbe integrare un reato diviene lecita perché posta in essere per fronteggiare un’aggressione ingiusta.

È importante sottolineare che il cittadino non è chiamato a sostituirsi alle Forze dell’ordine.

La legittima difesa nasce dalla necessità di intervenire in una situazione nella quale la tutela pubblica non può arrivare tempestivamente.

Il problema interpretativo nasce proprio dalla rapidità degli eventi.

Chi si trova davanti a una persona armata, con il volto travisato, che minaccia familiari o dipendenti, non dispone normalmente del tempo necessario per effettuare una valutazione giuridica della condotta altrui.

  1. La riforma del 2019: la legittima difesa domiciliare

La legge 26 aprile 2019, n. 36 ha modificato significativamente la disciplina della legittima difesa, intervenendo soprattutto sulla cosiddetta legittima difesa domiciliare.

La riforma ha riguardato, tra l’altro, l’art. 52 c.p. e l’art. 55 c.p.

La disciplina speciale riguarda non soltanto l’abitazione, ma anche determinati luoghi nei quali viene esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

La scelta legislativa è particolarmente significativa perché riconosce che il luogo in cui una persona vive o lavora rappresenta uno spazio nel quale l’esigenza di protezione può assumere una particolare intensità.

La legge ha inoltre previsto una specifica disciplina dell’eccesso colposo, stabilendo che, nelle ipotesi contemplate dai commi speciali dell’art. 52, la punibilità possa essere esclusa quando il soggetto abbia agito per salvaguardare la propria o altrui incolumità trovandosi in condizioni di minorata difesa o in uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo.

La ratio è evidente: chi viene aggredito non può essere valutato come se stesse agendo in condizioni normali di calma, lucidità e piena capacità di ponderazione.

  1. Il problema dell’attualità del pericolo

È proprio questo uno dei punti maggiormente rilevanti nel caso Roggero.

La legittima difesa presuppone un pericolo attuale.

Quando l’aggressore si è definitivamente allontanato e non rappresenta più un pericolo concreto e immediato per la persona, la reazione può trasformarsi da condotta difensiva a condotta offensiva.

Nel caso Roggero, la ricostruzione giudiziaria ha attribuito particolare rilievo al fatto che gli spari furono esplosi mentre i rapinatori si stavano allontanando dalla gioielleria. La Cassazione ha definitivamente confermato la condanna.

Questo punto deve essere mantenuto fermo anche in una prospettiva riformatrice.

La legittima difesa non può diventare una forma di vendetta privata.

Una riforma seria non dovrebbe consentire di inseguire un rapinatore ormai in fuga per infliggergli una punizione.

Diversa, invece, è la situazione nella quale la fuga costituisca soltanto una fase apparente dell’aggressione, oppure quando l’aggredito abbia ragionevolmente motivo di ritenere che il pericolo per sé, per i propri familiari o per terzi non sia ancora cessato.

Ed è proprio su questo spazio interpretativo che il legislatore potrebbe intervenire.

  1. La valutazione ex ante: il cittadino non è un giudice

Uno dei principi più importanti elaborati dalla giurisprudenza consiste nella necessità di valutare la legittima difesa attraverso una ricostruzione ex ante, considerando le concrete circostanze percepibili al momento della reazione.

Non è sufficiente sapere, con il senno di poi, che l’arma dell’aggressore era finta, che il rapinatore non avrebbe effettivamente sparato o che la situazione sarebbe cessata pochi secondi dopo.

Occorre domandarsi:

Che cosa poteva ragionevolmente percepire la persona aggredita in quel preciso momento?

La giurisprudenza sottolinea infatti l’importanza della valutazione concreta della situazione, considerando anche gli elementi antecedenti e le circostanze specifiche nelle quali l’azione si è verificata.

Questo principio dovrebbe essere ulteriormente valorizzato dal legislatore.

  1. Il grave turbamento: una componente che merita maggiore attenzione

La legge n. 36/2019 ha già introdotto il riferimento al grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

La previsione rappresenta un importante riconoscimento della realtà psicologica dell’aggressione.

Una persona che vede il proprio coniuge minacciato, il proprio figlio immobilizzato, un dipendente aggredito o una pistola puntata contro di sé non reagisce necessariamente secondo schemi razionali e programmati.

L’azione può essere caratterizzata da:

  • paura;
  • panico;
  • alterazione della percezione temporale;
  • difficoltà nel valutare le intenzioni dell’aggressore;
  • reazione istintiva;
  • incapacità di determinare con precisione il momento nel quale il pericolo sia definitivamente cessato.

La dottrina ha tuttavia evidenziato come l’intervento del 2019 non abbia eliminato tutte le problematiche interpretative, soprattutto in relazione al rapporto tra presunzioni, proporzionalità e accertamento giudiziale.

  1. Furto, rapina e aggressione: non tutte le intrusioni sono uguali

Un punto che meriterebbe una revisione legislativa riguarda la distinzione tra:

furto semplice,
furto in abitazione,
rapina,
rapina aggravata,
rapina commessa con armi,
rapina commessa da più persone.

La rapina presenta una caratteristica fondamentale: l’aggressione al patrimonio è accompagnata dalla violenza alla persona o dalla minaccia.

È quindi profondamente diversa dal semplice furto.

Il legislatore dovrebbe prendere atto di tale differenza anche nella disciplina della reazione difensiva.

Una rapina commessa da più persone, con armi vere o apparentemente vere, con immobilizzazione dei presenti e minacce, genera infatti una situazione di rischio radicalmente diversa rispetto alla sottrazione clandestina di un bene.

  1. Il problema del risarcimento ai rapinatori o ai loro eredi

È questo uno dei punti più controversi del dibattito attuale.

Occorre però fare una distinzione fondamentale.

Se la legittima difesa viene riconosciuta

La condotta dell’aggredito è giuridicamente lecita.

Non vi è, quindi, un illecito civile derivante dalla condotta difensiva nei termini propri della responsabilità civile da fatto illecito.

Se invece la legittima difesa viene esclusa

La situazione cambia radicalmente.

Nel caso di Roggero, proprio perché la responsabilità penale è stata definitivamente affermata, il tema delle pretese risarcitorie delle parti civili rimane distinto dalla questione della legittima difesa. La stampa ha evidenziato che, dopo la conclusione del processo penale, permane infatti il capitolo relativo ai risarcimenti.

Da qui nasce la proposta, politicamente e giuridicamente molto delicata, di introdurre una disciplina che impedisca all’autore di una rapina di ottenere un risarcimento per conseguenze derivanti dalla reazione della vittima.

  1. Una proposta di riforma: l’esclusione della responsabilità civile dell’aggredito

A mio avviso, il legislatore potrebbe intervenire, ma dovrebbe farlo attraverso una norma tecnica e rigorosamente delimitata.

Una possibile formulazione potrebbe prevedere un nuovo comma dell’art. 2044 c.c., secondo cui:

Non è fonte di responsabilità civile la condotta posta in essere dal soggetto aggredito, qualora essa costituisca reazione ad una condotta penalmente illecita di furto, rapina, violazione di domicilio o altro delitto commesso con violenza o minaccia, purché sussista un rapporto causale diretto tra l’aggressione e la reazione difensiva.

La disposizione dovrebbe essere accompagnata da una precisazione fondamentale.

L’esclusione non dovrebbe operare automaticamente in presenza di qualsiasi condotta dell’aggredito.

Dovrebbe invece operare quando la reazione:

  1. sia temporalmente collegata all’aggressione;
  2. sia determinata dalla necessità di proteggere persone o beni;
  3. sia stata posta in essere durante una situazione concretamente percepita come pericolosa;
  4. non costituisca una condotta di vendetta autonoma e separata;
  5. non sia caratterizzata da un intento punitivo completamente sganciato dall’aggressione.

In questo modo si potrebbe proteggere la vittima senza introdurre un principio di irresponsabilità assoluta.

  1. Una tutela ancora più forte: nessun risarcimento quando l’aggressore ha provocato la situazione di pericolo

Una seconda ipotesi potrebbe essere ancora più incisiva.

Il legislatore potrebbe prevedere che:

chi abbia volontariamente posto in essere un delitto di rapina, furto in abitazione o altro grave delitto contro la persona o il patrimonio non possa pretendere il risarcimento dei danni conseguenti alla reazione difensiva della vittima, quando tale reazione sia causalmente collegata all’azione criminosa.

La norma dovrebbe naturalmente rispettare i principi costituzionali e civilistici in materia di responsabilità.

Il punto non sarebbe quello di affermare che “il rapinatore perde ogni diritto”.

Il principio sarebbe diverso:

l’ordinamento non dovrebbe consentire che la condotta criminale costituisca il presupposto per trasformare automaticamente l’aggressore in creditore della vittima.

È una questione di coerenza dell’ordinamento.

  1. Il principio dell’“imputet sibi”: limiti e possibilità

Il concetto secondo cui l’aggressore debba sopportare le conseguenze derivanti dal rischio che egli stesso ha creato è già emerso in precedenti proposte legislative.

In particolare, sono state presentate proposte volte a escludere la responsabilità per danni subiti da chi si sia volontariamente introdotto in una privata dimora e a rafforzare la tutela di chi reagisce all’intrusione violenta.

Tuttavia, una formula assoluta potrebbe incontrare rilevanti problemi di compatibilità con i principi generali della responsabilità civile.

La soluzione tecnicamente più solida sarebbe dunque quella di collegare l’esclusione della responsabilità non alla semplice qualità di “rapinatore”, bensì al nesso eziologico tra condotta criminale e reazione difensiva.

  1. L’eccesso colposo: il vero nodo della riforma

Il secondo grande tema riguarda l’art. 55 c.p.

L’eccesso colposo presuppone che esista una situazione iniziale riconducibile a una causa di giustificazione, ma che il soggetto superi colposamente i limiti della scriminante.

La legge del 2019 ha introdotto una disciplina speciale per la legittima difesa domiciliare, prevedendo l’esclusione della punibilità in determinate condizioni di minorata difesa o grave turbamento.

Il problema è che la disciplina continua a lasciare al giudice un ampio spazio di valutazione.

Una futura riforma potrebbe stabilire criteri maggiormente predeterminati.

  1. Una possibile nuova disciplina dell’eccesso colposo

Potrebbe essere previsto che, nelle ipotesi di rapina o aggressione violenta commessa:

  • nell’abitazione;
  • in un esercizio commerciale;
  • in uno studio professionale;
  • in un’attività imprenditoriale;
  • durante l’orario di apertura dell’esercizio;
  • con concorso di più persone;
  • mediante armi o strumenti idonei a simulare un’arma;

l’eventuale errore dell’aggredito nella valutazione dell’intensità del pericolo debba essere valutato considerando prioritariamente la situazione percepibile al momento della reazione.

Ciò non significherebbe introdurre una licenza a sparare.

Significherebbe impedire che il cittadino venga giudicato come se avesse avuto la possibilità di conoscere in anticipo l’esatta intenzione dell’aggressore.

  1. La fuga dell’aggressore: occorre una disciplina più precisa

Il caso Roggero dimostra quanto sia delicato il momento nel quale l’aggressore inizia ad allontanarsi.

La disciplina attuale tende a distinguere nettamente:

aggressione in corso → legittima difesa possibile da pericolo definitivamente cessato → reazione non più difensiva.

Il problema pratico consiste nel determinare quando il pericolo sia realmente cessato.

Immaginiamo una rapina nella quale tre persone armate escono dal negozio.

La vittima può ragionevolmente sapere se stanno semplicemente fuggendo?

Oppure possono voltarsi?

Possono essere ancora armati?

Possono avere ostaggi?

Possono tornare indietro?

Possono attendere all’esterno?

Sono in corso ulteriori aggressioni?

La legge dovrebbe valorizzare maggiormente questi elementi.

  1. La proposta della “fase di cessazione del pericolo”

Una possibile innovazione potrebbe essere l’introduzione legislativa del concetto di fase di cessazione del pericolo.

La norma potrebbe prevedere che, nei casi di rapina commessa con violenza o minaccia, la situazione di pericolo non venga considerata automaticamente cessata con la mera uscita dell’aggressore dal locale.

Il giudice dovrebbe verificare:

  • distanza dall’aggressore;
  • presenza di armi;
  • numero degli aggressori;
  • condizioni della vittima;
  • possibilità concreta di fuga;
  • presenza di familiari o terzi;
  • durata della condotta aggressiva;
  • eventuali minacce rivolte durante la fuga;
  • possibilità che l’aggressore ritorni;
  • condizioni psicofisiche dell’aggredito.

La valutazione dovrebbe essere rigorosamente ex ante, non costruita esclusivamente attraverso ciò che è stato scoperto successivamente.

  1. Il caso della rapina con arma giocattolo

Il tema è particolarmente importante.

Un’arma giocattolo priva del tappo rosso può essere indistinguibile, in condizioni di stress, da un’arma reale.

Pretendere che la vittima riconosca immediatamente la natura innocua dell’arma significa attribuirle una capacità di valutazione che spesso non possiede.

Il legislatore potrebbe quindi prevedere una presunzione relativa secondo la quale, quando l’aggressore utilizzi uno strumento idoneo a essere percepito come arma, il giudizio sulla legittima difesa debba essere effettuato considerando la percezione ragionevole della vittima, salvo prova contraria.

Questo sarebbe particolarmente importante nelle rapine commesse da più persone.

  1. La responsabilità civile e l’art. 2044 c.c.

Il codice civile prevede una disciplina specifica per la legittima difesa.

L’art. 2044 c.c. stabilisce infatti che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Il vero problema nasce nelle situazioni di confine:

  • legittima difesa pienamente riconosciuta;
  • eccesso colposo;
  • condotta autonoma successiva alla cessazione del pericolo;
  • errore nella percezione della minaccia.

Una riforma potrebbe intervenire proprio sull’art. 2044 c.c., estendendo la protezione in favore dell’aggredito in presenza di un rapporto diretto tra aggressione e reazione.

È significativo che in Parlamento sia già stato presentato il disegno di legge S. 1532, volto a modificare proprio l’art. 2044 c.c. e l’art. 185 c.p. in materia di responsabilità civile nei casi di eccesso di legittima difesa. L’atto risulta presentato nel giugno 2025 e assegnato alla Commissione Giustizia nel luglio 2025, senza che fosse ancora iniziato l’esame alla data risultante dalla scheda parlamentare.

Questo dimostra che la questione della responsabilità civile dell’aggredito non è soltanto teorica.

  1. Una proposta organica di riforma

Una riforma realmente efficace dovrebbe intervenire contemporaneamente su più disposizioni.

  1. A) Modifica dell’art. 52 c.p.

Prevedere una disciplina maggiormente favorevole all’aggredito nelle ipotesi di:

  • rapina;
  • rapina aggravata;
  • violazione violenta del domicilio;
  • aggressione commessa da più persone;
  • aggressione con armi o strumenti percepibili come armi.
  1. B) Modifica dell’art. 55 c.p.

Prevedere che il grave turbamento e la concreta percezione del pericolo assumano maggiore rilievo nella valutazione dell’eventuale eccesso.

  1. C) Modifica dell’art. 2044 c.c.

Prevedere una più ampia esclusione della responsabilità civile dell’aggredito quando la reazione sia causalmente collegata all’aggressione criminale.

  1. D) Modifica dell’art. 185 c.p.

Coordinare la disciplina della responsabilità civile derivante dal reato con quella della legittima difesa.

  1. E) Spese legali

Estendere la disciplina di favore relativa alle spese processuali anche alle ipotesi di legittima difesa fuori dal domicilio.

Già in passato il legislatore ha differenziato la tutela delle persone coinvolte in procedimenti nei quali viene riconosciuta la legittima difesa domiciliare,

  1. La tutela della vittima non deve trasformarsi in una licenza di farsi giustizia

Una riforma seria deve evitare due estremi opposti.

Da un lato:

il cittadino non deve essere criminalizzato perché ha reagito in una situazione reale di paura e pericolo.

Dall’altro:

lo Stato non può delegare al cittadino il compito di punire i criminali.

La funzione punitiva appartiene allo Stato.

La funzione difensiva, invece, può appartenere al privato quando l’aggressione è attuale e l’intervento pubblico non può essere tempestivo.

Questa distinzione deve rimanere il fondamento della disciplina.

  1. Il principio che dovrebbe guidare la riforma

La soluzione, quindi, non dovrebbe essere:

“Chi entra in casa o in un negozio può essere sempre colpito”.

Una formula del genere sarebbe giuridicamente e costituzionalmente problematica.

Il principio dovrebbe essere:

“Chi aggredisce crea una situazione di rischio che deve essere valutata anche dal punto di vista della posizione della vittima, la quale non può essere giudicata come se avesse avuto il tempo, la lucidità e le informazioni di un osservatore esterno.”

Questo principio consentirebbe di rafforzare concretamente la tutela senza abolire il requisito dell’attualità del pericolo.

  1. La questione del risarcimento: verso una regola di non responsabilità dell’aggredito

Sul piano civilistico, la proposta più innovativa potrebbe essere quella di introdurre una specifica regola:

nessun risarcimento dovuto dall’aggredito per i danni subiti dall’aggressore quando tali danni costituiscano conseguenza diretta della reazione difensiva posta in essere durante la situazione di pericolo.

Una simile disciplina dovrebbe operare soprattutto nei casi di:

  • rapina;
  • rapina aggravata;
  • violazione violenta del domicilio;
  • aggressione armata;
  • aggressione plurima.

Resterebbe invece esclusa quando il soggetto abbia deliberatamente trasformato la propria reazione in una condotta autonoma di vendetta, punizione o rappresaglia.

Questa distinzione è fondamentale.

La legge deve proteggere la vittima, non autorizzare la vendetta.

  1. Roggero come caso-simbolo di un problema più ampio

Il caso Roggero non dovrebbe essere utilizzato soltanto per sostenere una posizione politica.

Dovrebbe diventare l’occasione per una riflessione tecnica.

La condanna definitiva dimostra che, nell’attuale sistema, la mera circostanza di avere subito una rapina non è sufficiente per rendere lecita qualsiasi reazione successiva.

La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi, chiudendo definitivamente il procedimento penale ordinario.

Ma proprio questo rende evidente la necessità di chiedersi se l’attuale disciplina sia adeguata per tutti gli altri casi.

La domanda non dovrebbe essere:

“Roggero aveva ragione o torto?”

La domanda giuridicamente più interessante è:

“Il sistema normativo deve essere modificato affinché il cittadino che reagisce a una rapina violenta venga valutato secondo criteri maggiormente aderenti alla realtà psicologica e concreta dell’aggressione?”

La risposta può essere sì, purché la riforma sia tecnicamente equilibrata.

  1. Conclusioni

La legittima difesa costituisce uno degli istituti nei quali il diritto penale entra maggiormente in contatto con la realtà quotidiana.

La persona aggredita non è un giudice.

Non dispone di telecamere che consentano di rivedere la scena.

Non conosce l’identità dell’aggressore.

Non sa se l’arma sia vera.

Non sa se il criminale sia disposto a uccidere.

Non sa se la fuga sia definitiva.

Non sa se dietro la porta vi siano altri complici.

Deve decidere in pochi secondi.

È quindi ragionevole che il legislatore rafforzi la tutela dell’aggredito.

Una riforma efficace dovrebbe intervenire su artt. 52, 55 c.p. e 2044 c.c., introducendo criteri più chiari per la valutazione dell’attualità del pericolo, del grave turbamento, della percezione concreta della minaccia e della responsabilità civile.

In particolare, appare meritevole di approfondimento una disciplina che escluda il risarcimento dei danni in favore dell’aggressore quando il danno sia conseguenza diretta e non autonoma della reazione difensiva della vittima, soprattutto nelle ipotesi di rapina violenta.

Il punto di equilibrio dovrebbe essere chiaro:

lo Stato deve impedire che il cittadino diventi vittima due volte: prima della criminalità e poi, per avere reagito in una situazione di pericolo, dell’incertezza del sistema giuridico.

Ma, allo stesso tempo, la legittima difesa deve rimanere una scriminante e non uno strumento di punizione privata.

La vera riforma, pertanto, non dovrebbe eliminare ogni limite alla reazione, bensì rendere quei limiti più chiari, prevedibili e aderenti alla concreta esperienza di chi subisce un’aggressione, garantendo una tutela effettiva della vittima e impedendo, nei casi in cui la legge riconosca la liceità della reazione, che l’aggressore possa successivamente trasformarsi in parte risarcitoria nei confronti di chi si è difeso.

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About the Author: Avv. Davide Guarnera

Articolo a cura dell’Avv. Davide Guarnera, avvocato del Foro di Palermo e professionista attivo nel diritto civile e condominiale. Lo Studio offre inoltre un servizio professionale di amministrazione di condomìni a Palermo e provincia, fondato su trasparenza, competenza e attenzione alle esigenze dei condòmini.
Lo studio
Avv. Davide Guarnera – Studio Legale Guarnera a Palermo

Lo studio legale Guarnera offre consulenza specializzata in diritto civile, amministrativo e internazionale, con un’attenzione particolare alla gestione condominiale. professionalità, esperienza e un approccio su misura per privati e aziende