
Introduzione
La separazione dei genitori rappresenta un momento particolarmente delicato nella vita familiare, ma non determina la cessazione del rapporto tra il figlio e nessuno dei due genitori.
Dal punto di vista giuridico, infatti, la crisi della coppia non coincide con la crisi della responsabilità genitoriale. Il principio fondamentale dell’ordinamento è che il minore deve continuare a ricevere cura, educazione, istruzione, assistenza morale e sostegno economico da entrambi i genitori, secondo modalità compatibili con il suo superiore interesse.
La disciplina italiana attribuisce oggi una posizione centrale al diritto del figlio, e non alle pretese contrapposte di madre e padre. La legge n. 219 del 2012 ha espressamente riconosciuto che tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico e ha introdotto l’art. 315-bis c.c., che individua una serie di diritti fondamentali del figlio, tra cui il diritto al mantenimento, all’educazione, all’istruzione, all’assistenza morale, alla crescita in famiglia, al mantenimento di rapporti significativi con i parenti e all’ascolto nei procedimenti che lo riguardano.
La separazione, pertanto, non deve trasformare il bambino in uno strumento di conflitto tra gli adulti.
Il principio guida è uno soltanto: l’interesse morale e materiale del minore.
1. Il bambino non è parte del conflitto tra i genitori
Uno degli errori più frequenti nelle separazioni è quello di considerare il figlio come una sorta di “proprietà” di uno dei genitori.
Il figlio, invece, è titolare di propri diritti.
La separazione riguarda il rapporto tra i genitori; non cancella il rapporto giuridico e affettivo tra ciascun genitore e il figlio.
La normativa sulla responsabilità genitoriale stabilisce che entrambi i genitori devono esercitare le proprie funzioni tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Ne consegue che il minore non può essere costretto a scegliere tra la madre e il padre, né dovrebbe essere coinvolto nelle controversie economiche, giudiziarie o personali degli adulti.
È quindi contrario alla logica della tutela minorile:
- parlare al bambino delle controversie giudiziarie;
- denigrare l’altro genitore;
- utilizzare il figlio come messaggero;
- chiedere al figlio di riferire cosa fa l’altro genitore;
- ostacolare ingiustificatamente i rapporti con l’altro genitore;
- condizionare emotivamente il minore;
- farlo sentire responsabile della separazione;
- utilizzarlo per ottenere vantaggi nella controversia tra gli adulti.
Il bambino deve poter continuare a vivere la propria infanzia senza essere trasformato in un soggetto chiamato a risolvere il conflitto dei genitori.
2. Il diritto del figlio a essere mantenuto
Uno dei diritti fondamentali del figlio è quello al mantenimento.
L’art. 315-bis c.c. riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il dovere di mantenimento non viene meno con la separazione.
Entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive capacità economiche e alle modalità concrete di organizzazione della vita familiare.
Nella determinazione del contributo economico devono essere considerate, tra l’altro:
- le esigenze attuali del figlio;
- il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi;
- il valore economico delle attività domestiche e di cura svolte dai genitori.
La disciplina dell’art. 337-ter c.c. individua proprio questi criteri per la determinazione del contributo al mantenimento.
Il mantenimento, pertanto, non deve essere considerato come una somma “pagata all’ex coniuge”, ma come uno strumento destinato a garantire al figlio condizioni di vita adeguate.
3. Il mantenimento non comprende soltanto le esigenze essenziali
Il mantenimento del figlio non può essere ridotto alla semplice soddisfazione dei bisogni primari.
Nell’ottica del diritto di famiglia, devono essere considerate le esigenze complessive del minore, comprese quelle relative alla formazione, alla socialità, allo sport, alle attività ricreative e, più in generale, allo sviluppo equilibrato della sua personalità.
A seconda delle circostanze concrete possono quindi assumere rilievo:
- spese scolastiche;
- libri e materiale didattico;
- attività sportive;
- attività artistiche;
- corsi di lingua;
- visite mediche;
- cure odontoiatriche;
- attività ricreative;
- viaggi e vacanze;
- abbigliamento;
- spese per strumenti tecnologici necessari allo studio;
- università e formazione successiva alla maggiore età, quando ne ricorrano i presupposti.
La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando le condizioni economiche della famiglia e le effettive esigenze del figlio.
4. Affidamento condiviso: il principio della bigenitorialità
Uno dei principi fondamentali della disciplina italiana è quello della bigenitorialità.
L’affidamento condiviso mira a garantire al figlio la conservazione di un rapporto significativo con entrambi i genitori anche dopo la separazione.
È importante, tuttavia, chiarire un equivoco frequente: affidamento condiviso non significa necessariamente divisione matematica del tempo al 50%.
L’affidamento riguarda principalmente l’esercizio della responsabilità genitoriale e la partecipazione di entrambi i genitori alle decisioni relative al figlio.
Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, sempre avendo riguardo all’interesse del minore.
Pertanto, un figlio può essere affidato condivisamente a entrambi i genitori anche quando trascorre più tempo presso uno di essi.
La bigenitorialità non deve essere interpretata come un diritto degli adulti a ottenere un determinato numero di giorni, ma come il diritto del figlio a mantenere una relazione significativa, stabile e concreta con entrambi.
5. Il diritto del bambino a mantenere rapporti con entrambi i genitori
Il figlio di genitori separati ha diritto a conservare rapporti significativi con entrambi i genitori.
Questo principio assume particolare rilevanza quando uno dei due genitori tende, volontariamente o involontariamente, a limitare il rapporto tra il bambino e l’altro.
La separazione non può trasformarsi in una cancellazione della figura genitoriale.
Il genitore presso il quale il minore vive prevalentemente deve quindi favorire, per quanto possibile, il rapporto con l’altro genitore.
Allo stesso tempo, il genitore non collocatario deve rispettare gli accordi e i provvedimenti giudiziari, mantenendo una presenza effettiva nella vita del figlio.
La responsabilità è dunque reciproca.
6. Il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con i nonni e i parenti
Un aspetto particolarmente importante riguarda il rapporto con la famiglia allargata.
L’art. 315-bis c.c. riconosce al figlio il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
La separazione dei genitori non dovrebbe quindi determinare automaticamente la perdita dei rapporti con:
- nonni materni;
- nonni paterni;
- zii;
- cugini;
- altri parenti con i quali il minore abbia instaurato un legame significativo.
Anche in questo caso, l’interesse del minore costituisce il parametro fondamentale.
Il diritto del minore a mantenere relazioni familiari significative deve essere valutato concretamente, tenendo conto dell’età, della storia familiare, della qualità dei rapporti e di eventuali situazioni di pregiudizio.
7. Il diritto del minore a essere ascoltato
Una delle più importanti evoluzioni del diritto di famiglia riguarda il riconoscimento della capacità del minore di esprimere la propria opinione.
Il figlio che abbia compiuto 12 anni, e anche quello di età inferiore quando sia capace di discernimento, deve essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’ascolto non significa, però, che il bambino diventi automaticamente colui che decide.
Il minore deve essere ascoltato, ma la decisione finale deve essere assunta dall’autorità competente sulla base del suo interesse.
Le opinioni espresse dal minore devono essere considerate tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
Questa distinzione è fondamentale.
Ascoltare un bambino non significa trasferire sul bambino il peso della decisione.
8. Il bambino non deve essere costretto a scegliere tra madre e padre
Il diritto all’ascolto non deve essere utilizzato dai genitori per ottenere dal figlio una “scelta”.
È profondamente diverso dire:
“Con quale genitore vuoi vivere?”
dal garantire al minore la possibilità di esprimere liberamente le proprie emozioni, difficoltà, esigenze e aspirazioni davanti al giudice.
Il bambino deve essere libero di dire, ad esempio:
- che vorrebbe trascorrere più tempo con il padre;
- che desidera mantenere determinati rapporti con la madre;
- che ha difficoltà nella gestione dei trasferimenti;
- che vuole continuare una determinata attività sportiva;
- che ha paura o disagio in determinate situazioni.
Ma non dovrebbe mai essere posto nella condizione di sentirsi responsabile della scelta tra i propri genitori.
9. Il dovere dei genitori di cooperare nell’interesse del figlio
La separazione non elimina la responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori devono continuare a collaborare sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il figlio.
L’art. 316 c.c. stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Le decisioni più importanti possono riguardare:
- istruzione;
- scuola;
- salute;
- trattamenti sanitari;
- scelta dell’indirizzo scolastico;
- attività formative particolarmente rilevanti;
- trasferimenti;
- questioni educative di particolare importanza.
La collaborazione genitoriale rappresenta quindi non soltanto un comportamento auspicabile, ma una componente essenziale dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
10. Il genitore non convivente non perde la responsabilità genitoriale
La separazione non determina automaticamente la perdita della responsabilità genitoriale da parte del genitore presso il quale il figlio non vive prevalentemente.
Anche il genitore non collocatario conserva un ruolo fondamentale nella vita del figlio.
La normativa prevede espressamente che, anche nei casi di affidamento esclusivo, il genitore non affidatario mantenga, salvo diverse disposizioni, il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.
Questo dimostra come l’ordinamento consideri la presenza genitoriale una componente essenziale della vita del minore.
11. Quando può essere disposto l’affidamento esclusivo?
L’affidamento condiviso rappresenta il modello ordinario, ma non è un principio assoluto e inderogabile.
L’affidamento esclusivo può essere disposto quando il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore.
Possono assumere rilievo, a seconda della concreta situazione, condotte gravemente pregiudizievoli per il figlio, situazioni di violenza o abuso, gravi incapacità genitoriali o altre circostanze incompatibili con il corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
La valutazione deve essere sempre concreta e deve riguardare il pregiudizio per il minore.
L’affidamento esclusivo, pertanto, non dovrebbe essere utilizzato come semplice strumento punitivo nei confronti dell’altro genitore.
12. Il diritto del bambino alla stabilità
Il minore ha bisogno non soltanto di vedere entrambi i genitori, ma anche di vivere in un contesto sufficientemente stabile.
Per questa ragione la regolamentazione dei tempi di permanenza deve essere compatibile con:
- età del bambino;
- scuola;
- attività sportive;
- amicizie;
- esigenze di riposo;
- distanza tra le abitazioni;
- esigenze lavorative dei genitori;
- eventuali particolari necessità del minore.
La bigenitorialità non può quindi essere ridotta a un calendario rigido e astratto.
Il principio deve essere quello di garantire una presenza equilibrata dei genitori senza sacrificare la serenità e la stabilità del bambino.
13. Il trasferimento di residenza del figlio
Particolarmente delicata è la questione del trasferimento del minore.
Un trasferimento può incidere profondamente sull’organizzazione della vita del bambino e sul rapporto con l’altro genitore.
Può infatti comportare:
- cambiamento della scuola;
- aumento della distanza;
- difficoltà negli spostamenti;
- riduzione dei tempi di frequentazione;
- modifica delle relazioni sociali;
- alterazione dell’organizzazione familiare.
Per questo motivo le decisioni relative alla residenza abituale del minore assumono particolare importanza nell’esercizio della responsabilità genitoriale. L’art. 316 c.c. prevede che i genitori stabiliscano di comune accordo la residenza abituale del figlio e, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, consente il ricorso al giudice.
14. Il diritto del bambino a non essere manipolato
Uno dei temi più delicati nelle separazioni conflittuali è quello delle condotte di condizionamento del minore.
Il bambino non deve essere:
- indotto a rifiutare l’altro genitore;
- utilizzato per trasmettere messaggi;
- interrogato sulle attività dell’altro genitore;
- coinvolto nelle discussioni economiche;
- messo a conoscenza di dettagli della causa;
- obbligato a prendere posizione;
- utilizzato come strumento di pressione.
Quando il conflitto tra i genitori diventa particolarmente intenso, il rischio è che il minore venga coinvolto in una dinamica che non gli appartiene.
La tutela giudiziaria deve quindi essere orientata a proteggere il minore dal conflitto, non semplicemente a stabilire quale genitore abbia ragione nella controversia.
15. Cosa succede se un genitore impedisce all’altro di vedere il figlio?
L’inosservanza dei provvedimenti relativi all’affidamento può assumere particolare gravità quando incide negativamente sul minore.
La riforma del processo civile ha introdotto una specifica disciplina sull’attuazione dei provvedimenti in materia di affidamento.
L’art. 473-bis.38 c.p.c. attribuisce al giudice la competenza per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento e per la soluzione delle controversie relative all’esercizio della responsabilità genitoriale.
Ancora più significativa è la previsione dell’art. 473-bis.39 c.p.c.
In presenza di gravi inadempienze o di condotte che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento dell’affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti già adottati e può, tra l’altro:
- ammonire il genitore inadempiente;
- prevedere una somma di denaro per ogni successiva violazione o giorno di ritardo;
- applicare una sanzione amministrativa pecuniaria;
- condannare il genitore al risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore;
- disporre, anche d’ufficio, il risarcimento dei danni in favore del minore.
Si tratta di strumenti che dimostrano quanto sia rilevante, per l’ordinamento, l’effettiva attuazione dei provvedimenti riguardanti i figli.
16. E se il bambino rifiuta di vedere un genitore?
Questa è una delle questioni più complesse.
Il rifiuto del minore non può essere automaticamente interpretato né come una libera e incontestabile decisione del bambino, né come prova certa di manipolazione da parte dell’altro genitore.
Occorre comprendere le ragioni del rifiuto.
Il giudice può quindi valutare:
- età del minore;
- grado di maturità;
- storia familiare;
- qualità della relazione con ciascun genitore;
- eventuali episodi traumatici;
- modalità con cui viene organizzata la frequentazione;
- eventuali condizionamenti;
- eventuali situazioni di abuso o violenza;
- eventuali difficoltà psicologiche o relazionali.
L’obiettivo non è obbligare meccanicamente il bambino a frequentare un genitore, ma comprendere quale soluzione sia realmente conforme al suo interesse.
17. Diritti e doveri del bambino: esistono anche obblighi?
Il legislatore non ha previsto soltanto diritti.
L’art. 315-bis c.c. stabilisce che il figlio deve rispettare i genitori e, finché convive con la famiglia, deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia.
Naturalmente, il dovere di rispetto non significa che il minore debba accettare comportamenti lesivi della propria dignità o dei propri diritti.
Il rapporto familiare deve essere fondato sul reciproco rispetto.
18. I doveri del genitore dopo la separazione
Accanto ai diritti del figlio esiste quindi una serie di precisi doveri dei genitori.
Tra questi rientrano:
-Dovere di mantenimento
Entrambi i genitori devono contribuire alle esigenze economiche del figlio.
-Dovere di cura
Il genitore deve occuparsi concretamente della vita quotidiana del bambino.
-Dovere di educazione
L’educazione deve essere orientata allo sviluppo equilibrato della personalità del minore.
-Dovere di istruzione
Entrambi i genitori devono occuparsi del percorso scolastico e formativo.
-Dovere di assistenza morale
Il genitore deve garantire presenza affettiva e sostegno emotivo.
-Dovere di favorire il rapporto con l’altro genitore
Il genitore non dovrebbe ostacolare ingiustificatamente la relazione tra il figlio e l’altro genitore.
-Dovere di rispettare i provvedimenti giudiziari
Gli accordi omologati e i provvedimenti giudiziari devono essere rispettati.
19. Separazione consensuale e tutela dei figli
Quando i genitori riescono a raggiungere un accordo, possono disciplinare consensualmente molti aspetti della vita del figlio.
L’accordo può riguardare:
- collocamento;
- tempi di permanenza;
- vacanze;
- festività;
- compleanni;
- comunicazioni telefoniche e telematiche;
- scuola;
- spese ordinarie;
- spese straordinarie;
- attività sportive;
- viaggi;
- modalità di comunicazione tra i genitori.
Tuttavia, l’accordo non può diventare uno strumento attraverso il quale i genitori dispongono liberamente dei diritti del figlio.
Il criterio fondamentale rimane sempre l’interesse del minore.
20. Il ruolo del giudice
Quando i genitori non riescono a raggiungere un accordo, il giudice deve adottare i provvedimenti relativi ai figli facendo riferimento esclusivamente al loro interesse morale e materiale.
La normativa prevede che il giudice valuti prioritariamente la possibilità dell’affidamento a entrambi i genitori, stabilendo tempi e modalità della presenza del figlio presso ciascuno e determinando il contributo al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione.
Il giudice può inoltre adottare tutti gli altri provvedimenti necessari alla tutela del minore.
Il processo familiare non dovrebbe quindi essere interpretato come una competizione tra genitori.
La domanda centrale è:
quale soluzione tutela maggiormente il bambino?
21. Il nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglie
La riforma introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 ha profondamente modificato la disciplina processuale in materia di persone, minorenni e famiglie, introducendo nel codice di procedura civile il Titolo IV-bis dedicato a questi procedimenti.
La disciplina attribuisce particolare rilievo:
- all’ascolto del minore;
- alla tutela dei suoi interessi;
- alla possibilità di nominare un curatore speciale;
- all’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento;
- alla possibilità di modificare i provvedimenti in caso di violazioni;
- alla tutela del minore nei procedimenti caratterizzati da situazioni di pregiudizio.
L’art. 473-bis.4 c.p.c. stabilisce, in particolare, che il minore che abbia compiuto 12 anni, e anche quello di età inferiore ove capace di discernimento, sia ascoltato nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, con considerazione della sua età e del suo grado di maturità.
22. Il curatore speciale del minore
In determinate situazioni particolarmente delicate può essere nominato un curatore speciale del minore.
La disciplina processuale prevede specifici casi di nomina, anche d’ufficio, soprattutto quando emergano situazioni nelle quali gli interessi del minore possano entrare in conflitto con quelli dei genitori o quando vi siano situazioni di grave pregiudizio.
Il curatore speciale ha la funzione di assicurare una rappresentanza autonoma degli interessi del minore nei casi previsti dalla legge.
Si tratta di uno strumento particolarmente importante nei procedimenti caratterizzati da conflittualità familiare elevata.
23. Vacanze, festività e compleanni
Anche la gestione delle vacanze può diventare fonte di conflitto.
Il principio dovrebbe essere quello di predisporre un calendario chiaro, equilibrato e soprattutto compatibile con l’età e le esigenze del bambino.
Possono essere disciplinati preventivamente:
- vacanze estive;
- Natale;
- Capodanno;
- Pasqua;
- ponti festivi;
- compleanni;
- ricorrenze familiari;
- vacanze scolastiche.
Una buona regolamentazione dovrebbe ridurre al minimo le occasioni di conflitto e lasciare al bambino la possibilità di vivere serenamente le festività con entrambi i genitori.
24. Telefonate e comunicazioni a distanza
Il rapporto genitore-figlio non dovrebbe essere limitato ai giorni di permanenza fisica.
In relazione all’età del minore e alle sue esigenze possono assumere rilievo anche:
- telefonate;
- videochiamate;
- messaggi;
- altre forme di comunicazione a distanza.
Anche in questo caso, tuttavia, devono essere rispettati i tempi di riposo, studio e vita personale del bambino.
La tecnologia deve favorire la relazione, non trasformarsi in un ulteriore strumento di controllo.
25. Il figlio maggiorenne
Il compimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione di ogni obbligo economico.
Il tema del mantenimento del figlio maggiorenne deve essere valutato alla luce della concreta situazione del giovane e della sua eventuale non autosufficienza economica.
In presenza dei presupposti previsti dall’ordinamento, l’obbligo di mantenimento può quindi proseguire anche dopo i 18 anni.
La valutazione deve comunque tenere conto dell’età, del percorso di studio o formazione, dell’impegno nella ricerca di un’occupazione e delle circostanze concrete.
26. Il principio dell’interesse superiore del minore
L’intero sistema può essere ricondotto a un principio fondamentale: il bambino non deve essere sacrificato al conflitto degli adulti.
Ogni decisione deve essere valutata in funzione:
- della sicurezza;
- della stabilità;
- della salute;
- della formazione;
- della serenità;
- delle relazioni familiari;
- della continuità affettiva;
- delle esigenze concrete del minore.
La bigenitorialità è quindi uno strumento di tutela del bambino, non un diritto assoluto del genitore a ottenere una determinata quantità di tempo.
27. Cosa devono fare concretamente i genitori separati
Per ridurre la conflittualità e tutelare il figlio è opportuno che i genitori:
- mantengano una comunicazione il più possibile civile;
- non parlino male dell’altro genitore davanti al bambino;
- rispettino gli orari concordati;
- comunichino tempestivamente eventuali impedimenti;
- condividano le informazioni scolastiche e sanitarie;
- rispettino le decisioni relative alla scuola;
- collaborino nelle decisioni importanti;
- evitino di utilizzare il figlio come intermediario;
- non coinvolgano il bambino nelle questioni economiche;
- favoriscano il rapporto con l’altro genitore;
- rispettino i rapporti con i nonni e gli altri parenti significativi;
- tengano conto delle esigenze e dell’età del minore;
- rispettino i provvedimenti giudiziari;
- intervengano tempestivamente quando emergano situazioni di disagio.
28. Cosa può fare il genitore quando l’altro viola i diritti del figlio?
Quando uno dei genitori non rispetta gli accordi o i provvedimenti giudiziari, è importante evitare reazioni autonome che possano aggravare il conflitto.
È preferibile documentare le condotte contestate e rivolgersi al proprio difensore per valutare gli strumenti processuali disponibili.
Il codice di procedura civile prevede oggi specifici strumenti per fronteggiare le gravi inadempienze e le violazioni dei provvedimenti in materia di affidamento. Il giudice può modificare le disposizioni vigenti e applicare misure quali ammonimento, somme coercitive, sanzioni pecuniarie e risarcimento dei danni.
La tutela giudiziaria deve comunque essere utilizzata nell’interesse del figlio e non come ulteriore strumento di contrapposizione tra i genitori.
29. La separazione non deve interrompere la genitorialità
La separazione può porre fine alla convivenza dei genitori, ma non deve porre fine alla loro funzione genitoriale.
Il bambino ha diritto ad avere:
- una madre;
- un padre;
- una famiglia;
- relazioni affettive significative;
- stabilità;
- educazione;
- istruzione;
- mantenimento;
- ascolto;
- protezione.
Quando la coppia non riesce più a vivere insieme, il compito degli adulti diventa ancora più importante: proteggere il figlio dalle conseguenze distruttive del conflitto.
La vera bigenitorialità non consiste soltanto nel dividere i giorni della settimana, ma nel consentire al figlio di percepire entrambi i genitori come figure presenti, affidabili e rispettose della sua persona.
Conclusioni
Il diritto di famiglia italiano ha progressivamente spostato il proprio centro di attenzione dalla relazione tra gli adulti alla tutela concreta dei figli.
Il figlio di genitori separati non è un soggetto passivo delle decisioni degli adulti, ma è titolare di diritti propri: mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale, ascolto, continuità delle relazioni familiari e rapporto con entrambi i genitori.
Parallelamente, i genitori conservano responsabilità e doveri che non vengono meno con la separazione.
L’affidamento condiviso rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento mira a preservare la bigenitorialità, ma deve sempre essere interpretato alla luce dell’interesse concreto del minore. L’affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulti contrario all’interesse del figlio.
Particolare attenzione deve essere riservata alle situazioni nelle quali un genitore ostacoli il rapporto del figlio con l’altro, non rispetti i provvedimenti giudiziari o coinvolga il minore nel conflitto.
Il principio fondamentale resta quindi semplice, ma di enorme importanza:
la separazione dei genitori non deve significare la separazione del bambino dai suoi diritti.
Ogni decisione deve essere orientata a garantire al minore una crescita equilibrata, stabile e serena, preservando, quando compatibile con il suo interesse, il rapporto con entrambi i genitori e con le persone che costituiscono per lui riferimenti affettivi significativi.
Per questo, nelle separazioni con figli minori, la corretta regolamentazione dell’affidamento, dei tempi di permanenza, del mantenimento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale assume un’importanza decisiva e deve essere costruita sulla concreta situazione familiare, evitando soluzioni meramente standardizzate.
Per ulteriori informazioni sulle problematiche familiari e sulle forme di tutela previste dalla legge, consulta il nostro approfondimento sui Diritti e doveri dei bambini di genitori separati in materia di diritto di famiglia.
Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto di famiglia, sui rapporti tra coniugi e conviventi, sulla separazione e sul divorzio, sull’affidamento dei figli, sul mantenimento, sull’assegnazione della casa familiare, sui rapporti tra genitori e minori, nonché sulle principali questioni relative alle successioni, all’eredità e all’impugnazione del testamento, puoi consultare la sezione dedicata al diritto di famiglia dello Studio Legale Guarnera, dove sono raccolte guide, aggiornamenti normativi e approfondimenti sulle forme di tutela previste per le persone e per il nucleo familiare.
Per conoscere le aree di attività e i servizi professionali, visita anche il sito dello Studio Legale Guarnera.
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Per una valutazione della situazione concreta, consulta il servizio di assistenza in diritto di famiglia a Palermo dello Studio Legale Guarnera.



