pannelli solari Studio Legale Guarnera a Palermo

Pannelli solari sul lastrico solare condominiale: il condomino può installarli?

L’installazione di pannelli solari o di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare condominiale è una questione sempre più frequente.

La diffusione delle energie rinnovabili e il crescente interesse dei proprietari di abitazioni verso l’autoproduzione di energia elettrica hanno infatti determinato un aumento delle controversie relative all’utilizzo dei tetti e dei lastrici solari condominiali.

La domanda che spesso viene posta è molto semplice:

Un singolo condomino può installare sul lastrico solare comune i propri pannelli fotovoltaici oppure deve necessariamente ottenere il consenso dell’assemblea?

La risposta, alla luce dell’art. 1122-bis del Codice civile e della più recente giurisprudenza, è particolarmente importante:

in linea generale, il singolo condomino ha il diritto di installare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio della propria unità immobiliare sul lastrico solare condominiale, senza che sia sempre necessaria una preventiva autorizzazione dell’assemblea.

Tuttavia, questo diritto non è assoluto.

Devono essere rispettati i limiti relativi:

  • all’utilizzo della parte comune;
  • al diritto degli altri condomini;
  • alla stabilità dell’edificio;
  • alla sicurezza;
  • al decoro architettonico;
  • alla destinazione del lastrico;
  • alle eventuali modificazioni delle parti comuni;
  • al regolamento condominiale.

La materia è stata affrontata in maniera particolarmente significativa dalla Corte di Cassazione, che ha chiarito che l’installazione di un impianto fotovoltaico destinato a una singola unità immobiliare può essere effettuata senza preventiva autorizzazione assembleare quando non siano necessarie modificazioni delle parti comuni.

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le regole.


1. Il lastrico solare condominiale è una parte comune?

Prima di capire se un condomino può installare pannelli fotovoltaici, bisogna stabilire chi è proprietario del lastrico solare.

L’art. 1117 c.c. inserisce normalmente il lastrico solare tra le parti comuni dell’edificio, salvo che il titolo disponga diversamente.

Questo significa che, in assenza di una diversa previsione contenuta nel titolo di acquisto o nell’atto costitutivo del condominio, il lastrico solare appartiene alla collettività dei condomini.

La Cassazione ha recentemente ribadito che la presunzione di condominialità delle parti indicate dall’art. 1117 c.c., tra cui il lastrico solare, può essere superata soltanto sulla base di un titolo idoneo e inequivoco.

Pertanto, prima di installare un impianto fotovoltaico è opportuno verificare:

  • atto di acquisto;
  • regolamento condominiale;
  • eventuali titoli costitutivi;
  • eventuale proprietà esclusiva del lastrico;
  • eventuali diritti di uso esclusivo.

2. Se il lastrico è comune, il singolo condomino può utilizzarlo?

Sì.

La proprietà comune non significa che ciascun condomino sia privato della possibilità di utilizzare la parte comune.

L’art. 1102 c.c. consente infatti a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune, purché:

  • non ne alteri la destinazione;
  • non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso;
  • non arrechi un pregiudizio agli altri partecipanti.

L’installazione di pannelli fotovoltaici rappresenta quindi una forma di utilizzazione più intensa della cosa comune, che può essere legittima quando non comprometta i diritti degli altri condomini.


3. L’art. 1122-bis c.c. disciplina espressamente il fotovoltaico

Il legislatore ha introdotto una disciplina specifica proprio per gli impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’art. 1122-bis c.c. stabilisce che è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio delle singole unità del condominio:

  • sul lastrico solare;
  • su ogni altra idonea superficie comune;
  • sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

Si tratta di una disposizione estremamente importante.

Il legislatore, infatti, non si è limitato a consentire genericamente l’installazione degli impianti, ma ha individuato espressamente il lastrico solare condominiale come una delle superfici sulle quali tali impianti possono essere collocati.


4. Quindi il condomino può installare i propri pannelli sul lastrico?

In linea generale, sì.

Il condomino può utilizzare una porzione del lastrico solare comune per installare un impianto fotovoltaico destinato al servizio della propria unità immobiliare.

La regola è stata chiarita in maniera particolarmente netta dalla Cassazione.

La Suprema Corte ha affermato che l’installazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato a una singola unità immobiliare, quando non richiede modificazioni delle parti comuni, può essere effettuata dal singolo condomino senza preventiva autorizzazione dell’assemblea.

Questa è probabilmente la regola più importante da ricordare.


5. Serve quindi l’autorizzazione dell’assemblea?

Non sempre.

È necessario distinguere due situazioni.

Prima ipotesi: nessuna modificazione delle parti comuni

Se l’installazione:

  • occupa una porzione del lastrico;
  • non modifica strutturalmente le parti comuni;
  • non compromette sicurezza e stabilità;
  • non impedisce il pari uso agli altri condomini;
  • non compromette il decoro;
  • rispetta il regolamento,

il condomino può procedere senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione assembleare.

È proprio questo il principio affermato dalla Cassazione.

Seconda ipotesi: sono necessarie modificazioni delle parti comuni

Se invece l’installazione richiede interventi sulle parti comuni, entra in gioco il comma 3 dell’art. 1122-bis c.c.

In questo caso il condomino deve informare l’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.

L’assemblea può allora:

  • prescrivere modalità alternative di esecuzione;
  • imporre cautele;
  • tutelare stabilità e sicurezza;
  • tutelare il decoro architettonico;
  • disciplinare l’utilizzo del lastrico;
  • richiedere una garanzia per eventuali danni.

6. L’assemblea può semplicemente dire “NO”?

Questo è uno degli aspetti più delicati.

Non è sufficiente che l’assemblea sia semplicemente contraria all’installazione.

Quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 1122-bis c.c., l’assemblea esercita i poteri che la legge le attribuisce.

Non può trasformare la propria volontà in un generico diritto di veto sul progetto del singolo condomino.

La Cassazione ha chiarito che, quando non siano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’eventuale parere contrario dell’assemblea può avere natura meramente consultiva e non impedisce di per sé l’installazione dell’impianto.

Questo significa che una delibera del tipo:

“L’assemblea non autorizza il condomino a installare i pannelli fotovoltaici”

non è necessariamente sufficiente a impedire l’intervento.

Bisogna capire per quale ragione l’assemblea si oppone e se sussistano effettivi impedimenti giuridici o tecnici.


7. Il diritto del condomino non è però illimitato

Attenzione a un errore molto frequente.

Dire che il condomino può installare il fotovoltaico senza preventiva autorizzazione non significa che possa fare qualsiasi cosa sul lastrico solare.

Il suo diritto deve essere esercitato nel rispetto dell’art. 1102 c.c. e dell’art. 1122-bis c.c.

Occorre quindi verificare:

✔ superficie occupata;

✔ numero e dimensioni dei pannelli;

✔ modalità di installazione;

✔ peso dell’impianto;

✔ modalità di fissaggio;

✔ eventuali perforazioni;

✔ passaggio dei cavi;

✔ posizione dell’inverter;

✔ accessibilità del lastrico;

✔ sicurezza;

✔ stabilità;

✔ decoro architettonico;

✔ possibilità di installazione futura da parte degli altri condomini.


8. Il problema principale: il pari uso del lastrico solare

Uno dei limiti più importanti deriva dall’art. 1102 c.c.

Il condomino non può utilizzare una porzione del lastrico in maniera tale da impedire agli altri condomini di utilizzare il bene comune.

Questo non significa che tutti debbano avere necessariamente la stessa superficie.

Il principio del pari uso non richiede infatti un’utilizzazione identica.

La giurisprudenza ha chiarito che deve essere preservata almeno la possibilità, anche potenziale, per gli altri condomini di soddisfare le proprie esigenze mediante l’utilizzo della parte comune.


9. E se il condomino occupa quasi tutto il lastrico?

In questo caso la situazione può diventare problematica.

Immaginiamo un lastrico solare di 100 metri quadrati sul quale un condomino voglia installare un impianto che ne occupi 80.

Anche se l’impianto serve esclusivamente il suo appartamento, l’intervento potrebbe incidere significativamente sul diritto degli altri condomini.

Occorre quindi verificare:

  • la superficie effettivamente occupata;
  • la possibilità di installazioni future;
  • la conformazione del lastrico;
  • la posizione dei pannelli;
  • gli spazi necessari per manutenzione e accesso.

Il principio da rispettare è quello del contemperamento tra l’interesse individuale e quello collettivo.


10. L’assemblea può ripartire l’uso del lastrico solare

L’art. 1122-bis c.c. prevede espressamente che l’assemblea, a richiesta degli interessati, possa provvedere a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni.

Questa previsione è particolarmente utile quando più condomini intendano installare pannelli fotovoltaici.

Si può così evitare che il primo condomino ad arrivare occupi di fatto tutto lo spazio disponibile.

La soluzione deve salvaguardare le diverse forme di utilizzo del lastrico previste dal regolamento o già in atto.


11. Un condomino può impedire agli altri di installare pannelli?

No.

Il condomino che per primo installa il proprio impianto non acquisisce automaticamente un diritto esclusivo sull’intero lastrico.

Non può quindi sostenere:

“Ho installato per primo i miei pannelli, quindi il resto del tetto è riservato a me.”

L’utilizzazione individuale della parte comune deve essere compatibile con il diritto degli altri condomini.

Questo aspetto diventa ancora più importante con la progressiva diffusione degli impianti fotovoltaici.


12. E se altri condomini vogliono installare pannelli successivamente?

L’installazione del primo impianto deve essere effettuata tenendo conto anche della possibilità che altri condomini abbiano analoghe esigenze.

Il criterio non è soltanto:

“Quanto spazio mi serve oggi?”

ma anche:

“Come deve essere utilizzata la superficie comune affinché possa essere utilizzata, nei limiti consentiti, anche dagli altri?”

La giurisprudenza ha sottolineato proprio la necessità di coordinare l’art. 1122-bis con l’art. 1102 c.c.


13. È necessario presentare un progetto tecnico?

Quando l’intervento presenta una certa complessità, è fortemente consigliabile predisporre un progetto tecnico dettagliato.

Questo dovrebbe indicare:

  • numero dei pannelli;
  • dimensioni;
  • peso;
  • superficie occupata;
  • struttura di supporto;
  • modalità di ancoraggio;
  • inclinazione;
  • posizione;
  • percorso dei cavi;
  • posizione dell’inverter;
  • modalità di accesso per manutenzione;
  • eventuali opere sulle parti comuni.

La giurisprudenza di merito ha sottolineato l’importanza della documentazione tecnica necessaria per consentire al condominio di valutare l’impatto dell’intervento.


14. Perché è importante il peso dei pannelli?

Il lastrico solare deve sopportare il peso dell’impianto.

Pertanto, soprattutto quando vengono installati numerosi pannelli e strutture di supporto, è opportuno verificare:

  • capacità portante;
  • distribuzione dei carichi;
  • modalità di fissaggio;
  • eventuali carichi concentrati;
  • condizioni della struttura.

La tutela della stabilità dell’edificio rappresenta uno dei limiti espressamente considerati dall’art. 1122-bis c.c.


15. I pannelli possono essere fissati perforando il lastrico?

Questo è un punto molto delicato.

Una soluzione che richieda numerose perforazioni della superficie impermeabilizzata potrebbe creare problematiche relative a:

  • infiltrazioni;
  • impermeabilizzazione;
  • manutenzione;
  • responsabilità per danni;
  • deterioramento del lastrico.

Per questo è opportuno valutare tecnicamente se sia possibile utilizzare sistemi di fissaggio alternativi.

L’obiettivo deve essere quello di realizzare l’impianto con il minor pregiudizio possibile per la parte comune.


16. Chi paga l’installazione dei pannelli del singolo condomino?

Se l’impianto è destinato esclusivamente al servizio dell’unità immobiliare del singolo condomino, in linea generale i costi dell’impianto sono a carico del condomino interessato.

Non sarebbe corretto imporre agli altri condomini le spese relative a un impianto che produce energia esclusivamente per una singola proprietà, salvo diverse specifiche situazioni.

Il condomino che realizza l’impianto deve quindi normalmente sostenere:

  • acquisto dei pannelli;
  • struttura;
  • installazione;
  • inverter;
  • collegamenti;
  • opere accessorie;
  • manutenzione;
  • eventuali ripristini.

17. E se l’impianto fotovoltaico serve tutto il condominio?

La situazione cambia.

Non si tratta più di un impianto destinato alla singola unità immobiliare, ma di un impianto condominiale.

In questo caso entrano in gioco le regole relative agli impianti comuni e alle decisioni dell’assemblea.

La disciplina deve quindi essere distinta da quella prevista dall’art. 1122-bis c.c. per l’impianto destinato al servizio della singola unità.


18. Il regolamento condominiale può vietare i pannelli fotovoltaici?

La questione deve essere valutata con attenzione.

Il regolamento condominiale può contenere disposizioni sull’utilizzo del lastrico e sulla tutela del decoro architettonico.

Ma non ogni generico divieto può essere automaticamente considerato valido.

Occorre verificare:

  • natura del regolamento;
  • origine della clausola;
  • contenuto;
  • eventuali diritti individuali coinvolti;
  • compatibilità con l’art. 1122-bis c.c.;
  • eventuale natura contrattuale della disciplina.

Un regolamento contrattuale può prevedere limiti particolarmente incisivi, ma la relativa clausola deve essere attentamente interpretata.


19. Il decoro architettonico è rilevante anche per il fotovoltaico?

Sì.

L’art. 1122-bis c.c. richiama espressamente la tutela del decoro architettonico.

Questo significa che l’installazione non deve determinare un pregiudizio apprezzabile all’estetica dell’edificio.

Il problema sarà generalmente più evidente:

  • negli edifici storici;
  • negli edifici di pregio;
  • nei palazzi con coperture particolari;
  • nei condomini sottoposti a specifici vincoli;
  • quando l’impianto è visibile da punti particolarmente esposti.

Tuttavia, il decoro non deve essere utilizzato come pretesto per impedire qualsiasi installazione.

Occorre una valutazione concreta.


20. E se il lastrico non è visibile dalla strada?

La scarsa visibilità può ridurre il problema del decoro architettonico, ma non lo elimina automaticamente.

Devono essere considerati tutti gli elementi del caso concreto.

Il fatto che i pannelli siano sul tetto e non sulla facciata può comunque rendere meno incisivo il problema estetico rispetto ad altre tipologie di impianti.


21. Il condomino deve comunicare i lavori all’amministratore?

Quando l’installazione comporta modificazioni delle parti comuni, .

L’art. 1122-bis c.c. stabilisce che l’interessato deve comunicare all’amministratore:

  • il contenuto specifico dell’intervento;
  • le modalità di esecuzione.

Questa comunicazione è fondamentale perché permette al condominio di conoscere preventivamente le caratteristiche dell’opera.


22. Cosa può fare l’assemblea dopo la comunicazione?

Quando ricorrono le condizioni previste dalla legge, l’assemblea può:

prescrivere modalità alternative di esecuzione;

imporre cautele;

tutelare la stabilità;

tutelare la sicurezza;

proteggere il decoro architettonico;

ripartire l’uso del lastrico;

richiedere una garanzia per eventuali danni.

Quindi l’assemblea non è completamente irrilevante, ma i suoi poteri devono essere esercitati nei limiti stabiliti dall’art. 1122-bis c.c.


23. L’assemblea può chiedere una garanzia?

Sì.

La norma consente all’assemblea di subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di una idonea garanzia per eventuali danni.

Questa previsione è particolarmente comprensibile quando l’intervento presenta rischi concreti per:

  • impermeabilizzazione;
  • struttura;
  • copertura;
  • impianti comuni;
  • sicurezza.

24. Se l’assemblea si oppone, il condomino deve fermarsi?

Non necessariamente.

Bisogna capire perché l’assemblea si oppone.

Se il diniego è privo di una concreta giustificazione e l’impianto:

  • è compatibile con il lastrico;
  • non richiede modifiche vietate;
  • non compromette il pari uso;
  • non pregiudica sicurezza e stabilità;
  • non danneggia il decoro,

il semplice dissenso assembleare potrebbe non essere sufficiente a impedire l’installazione.

La Cassazione ha espressamente affermato che, in determinate condizioni, il singolo condomino può procedere senza preventiva autorizzazione.


25. La Cassazione e i pannelli fotovoltaici sul lastrico condominiale

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha assunto una posizione particolarmente chiara.

Con un’ordinanza del 17 gennaio 2023, la Suprema Corte ha affrontato proprio la questione dell’installazione di un impianto fotovoltaico su una superficie comune.

Il principio affermato è che l’impianto destinato al servizio della singola unità immobiliare può essere installato senza preventiva autorizzazione dell’assemblea quando non siano necessarie modificazioni delle parti condominiali.

Si tratta di un orientamento particolarmente rilevante perché riconosce al singolo condomino una posizione giuridica molto più forte di quella che spesso viene ritenuta esistente nella prassi condominiale.


26. Il parere contrario dell’assemblea può quindi essere soltanto consultivo

Secondo il principio espresso dalla Cassazione, quando non ricorre la necessità di modificare le parti comuni, l’eventuale deliberazione contraria dell’assemblea può avere valenza meramente consultiva, senza trasformarsi automaticamente in un divieto dell’installazione.

Questo non significa che il condomino possa ignorare il condominio.

Significa piuttosto che l’assemblea non può esercitare un potere di autorizzazione che la legge non le attribuisce in quella specifica situazione.


27. Un recente orientamento del Tribunale di Roma

Anche la giurisprudenza di merito si è mossa nella medesima direzione.

Il Tribunale di Roma, in una pronuncia del 2025, ha ritenuto illegittimo il diniego assembleare opposto all’installazione di pannelli fotovoltaici sul lastrico solare, evidenziando che l’intervento, quando rispetta i limiti previsti dalla legge, costituisce una facoltà riconosciuta al singolo condomino.

Il provvedimento ha inoltre sottolineato che il potere dell’assemblea assume particolare rilievo quando l’intervento comporta modificazioni delle parti comuni, mentre non può tradursi in un generico diritto di veto.


28. Attenzione: il fotovoltaico non deve trasformare il lastrico in una proprietà privata

Questo è un altro principio fondamentale.

L’installazione di pannelli non attribuisce al condomino la proprietà della porzione di lastrico occupata.

La superficie rimane comune, salvo che il titolo disponga diversamente.

Il condomino acquisisce soltanto la possibilità di utilizzare quella parte della cosa comune per realizzare il proprio impianto, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri.


29. Cosa succede se il condomino occupa una porzione eccessiva?

Gli altri condomini possono contestare l’intervento se la superficie occupata:

  • impedisce il pari uso;
  • rende impossibili altre installazioni;
  • compromette la manutenzione;
  • impedisce l’accesso;
  • altera la destinazione del lastrico.

In questi casi può diventare necessario individuare una diversa distribuzione dello spazio.

L’art. 1122-bis attribuisce proprio all’assemblea la possibilità di ripartire l’uso del lastrico solare, quando richiesto dagli interessati.


30. Fotovoltaico e manutenzione del lastrico

Prima di installare i pannelli è fondamentale verificare lo stato della copertura.

Un lastrico già deteriorato potrebbe richiedere lavori di:

  • impermeabilizzazione;
  • ripristino;
  • consolidamento;
  • manutenzione.

Installare pannelli su una copertura che presenta già problemi può generare future controversie sulla responsabilità delle infiltrazioni.

È quindi opportuno documentare lo stato del lastrico prima dei lavori.


31. Chi risponde dei danni provocati dai pannelli?

Il condomino che installa un impianto al servizio della propria unità deve rispondere dei danni eventualmente riconducibili alla sua installazione.

Pensiamo, ad esempio, a:

  • infiltrazioni provocate dal sistema di fissaggio;
  • danneggiamento dell’impermeabilizzazione;
  • caduta di componenti;
  • danni strutturali;
  • danneggiamento di impianti comuni.

Per questo motivo è particolarmente importante eseguire l’intervento a regola d’arte e conservare tutta la documentazione tecnica.


32. Qual è la procedura più prudente per installare i pannelli?

Anche quando non sia richiesta una vera e propria autorizzazione, è consigliabile adottare una procedura trasparente.

Fase 1 – Verificare il titolo

Controllare se il lastrico è comune o appartiene a qualcuno in via esclusiva.

Fase 2 – Leggere il regolamento

Verificare eventuali limiti.

Fase 3 – Predisporre un progetto

Indicare pannelli, dimensioni, peso, posizione e modalità di fissaggio.

Fase 4 – Verificare la struttura

Controllare la capacità portante e la sicurezza.

Fase 5 – Informare l’amministratore

Soprattutto se sono necessarie modificazioni delle parti comuni.

Fase 6 – Valutare il pari uso

Verificare quanto spazio rimane disponibile per gli altri condomini.

Fase 7 – Valutare l’impatto sul decoro

Considerare la visibilità dell’impianto.

Fase 8 – Documentare lo stato del lastrico

Fotografie e relazione tecnica prima dell’intervento.


33. Un condomino può installare pannelli solari anche se il lastrico è utilizzato da altri?

È necessario distinguere tra proprietà e uso.

Se il lastrico è comune ma esiste un determinato utilizzo già consolidato o previsto dal regolamento, l’installazione deve essere compatibile con tale situazione.

L’art. 1122-bis stabilisce infatti che l’eventuale ripartizione dell’uso del lastrico deve salvaguardare le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento o comunque in atto.


34. E se un condomino ha l’uso esclusivo del lastrico?

La situazione cambia sensibilmente.

Occorre verificare:

  • titolo costitutivo;
  • natura del diritto di uso;
  • eventuali limiti;
  • regolamento;
  • diritto degli altri condomini.

Il semplice fatto che un condomino abbia l’uso esclusivo del lastrico non significa automaticamente che possa ignorare ogni diritto degli altri partecipanti o installare qualsiasi impianto senza verificare la disciplina applicabile.


35. Pannelli solari e lastrico solare: cosa dice in sintesi la legge?

La disciplina può essere riassunta in questo modo:

Art. 1102 c.c.

Consente l’uso individuale della cosa comune, nei limiti del pari uso e della destinazione del bene.

Art. 1117 c.c.

Individua normalmente il lastrico solare tra le parti comuni, salvo titolo contrario.

Art. 1122-bis c.c.

Consente espressamente l’installazione di impianti da fonti rinnovabili sul lastrico solare e sulle altre superfici comuni.

Art. 1122-bis, comma 3

Disciplina le ipotesi in cui siano necessarie modificazioni delle parti comuni.

Art. 1122-bis, comma 4

Prevede che gli impianti destinati alle singole unità abitative non siano soggetti ad autorizzazione.


36. Le 12 regole fondamentali

Per evitare errori, possiamo sintetizzare la materia in 12 principi:

1. Il lastrico solare è normalmente una parte comune.

2. Il condomino può installare pannelli fotovoltaici destinati alla propria unità.

3. L’art. 1122-bis c.c. riconosce espressamente questa possibilità.

4. Non è sempre necessaria l’autorizzazione preventiva dell’assemblea.

5. Se non sono necessarie modificazioni delle parti comuni, il condomino può procedere senza preventiva autorizzazione.

6. Se sono necessarie modificazioni, deve essere informato l’amministratore.

7. L’assemblea può prescrivere modalità alternative e cautele.

8. L’assemblea può disciplinare la ripartizione dell’uso del lastrico.

9. Il condomino deve rispettare il pari uso degli altri.

10. Devono essere salvaguardate stabilità e sicurezza.

11. Deve essere rispettato il decoro architettonico.

12. Il regolamento condominiale deve essere sempre verificato.


Conclusioni

Alla domanda “Un condomino può installare sul lastrico solare i propri pannelli solari?”, la risposta è, in linea generale, .

La normativa condominiale riconosce espressamente la possibilità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio delle singole unità immobiliari sul lastrico solare e sulle altre superfici comuni.

Il punto fondamentale è rappresentato dall’art. 1122-bis c.c., che deve essere coordinato con l’art. 1102 c.c.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, quando l’installazione dell’impianto fotovoltaico destinato alla singola unità immobiliare non rende necessaria alcuna modificazione delle parti comuni, il condomino può procedere senza una preventiva autorizzazione dell’assemblea. Un eventuale parere contrario dell’assemblea, in tale situazione, non equivale necessariamente a un valido divieto.

Questo, tuttavia, non significa che il condomino possa occupare indiscriminatamente il lastrico solare.

L’impianto deve essere realizzato in modo da rispettare:

✔ il pari uso degli altri condomini;
✔ la destinazione del lastrico;
✔ la stabilità dell’edificio;
✔ la sicurezza;
✔ il decoro architettonico;
✔ il regolamento condominiale;
✔ l’integrità e la corretta manutenzione della copertura.

Particolare attenzione deve essere prestata quando l’impianto richiede modificazioni delle parti comuni: in questo caso l’art. 1122-bis c.c. attribuisce all’assemblea specifici poteri in ordine alle modalità di esecuzione, alle cautele, alla ripartizione dell’uso del lastrico e alle eventuali garanzie.

La regola fondamentale, dunque, è questa:

Il condominio non può trasformare automaticamente l’assemblea in un organo chiamato ad autorizzare o vietare ogni impianto fotovoltaico individuale; allo stesso tempo, il singolo condomino non può utilizzare il lastrico solare come se fosse di sua esclusiva proprietà.

La soluzione corretta passa attraverso il bilanciamento tra diritto del singolo all’autoproduzione di energia e diritto degli altri condomini al pari utilizzo della parte comune.

Ed è proprio questo equilibrio che, in caso di controversia, deve essere valutato sulla base del progetto concreto, delle caratteristiche del lastrico, della superficie occupata, delle modalità di installazione e delle esigenze degli altri condomini.

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Studio Legale Guarnera

Avv. Davide Guarnera
Studio Legale Guarnera – Palermo

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About the Author: Avv. Davide Guarnera

Articolo a cura dell’Avv. Davide Guarnera, avvocato del Foro di Palermo e professionista attivo nel diritto civile e condominiale. Lo Studio offre inoltre un servizio professionale di amministrazione di condomìni a Palermo e provincia, fondato su trasparenza, competenza e attenzione alle esigenze dei condòmini.
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