
Rientro a scuola e lavoro: quali diritti hanno i genitori?
Con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole, per milioni di famiglie italiane torna il problema della conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa.
Accompagnare il figlio a scuola, gestire gli orari di ingresso e uscita, affrontare eventuali malattie, partecipare ai colloqui con gli insegnanti, gestire l’inserimento dei bambini più piccoli e fronteggiare improvvise esigenze familiari può diventare particolarmente complesso per i genitori lavoratori.
L’ordinamento italiano prevede tuttavia una serie di strumenti destinati a favorire la conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari.
Tra questi assumono particolare importanza:
- congedo parentale;
- congedo per malattia del figlio;
- permessi previsti dalla legge;
- congedi per assistere figli con disabilità;
- permessi per visite e terapie, quando previsti dalla normativa o dal contratto collettivo;
- flessibilità dell’orario;
- part-time;
- strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- specifiche tutele contro discriminazioni e trattamenti sfavorevoli legati alla genitorialità.
Il quadro normativo è in continua evoluzione. In particolare, dal 2026 il congedo parentale dei lavoratori dipendenti può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026.
Il diritto alla conciliazione tra lavoro e famiglia
La tutela dei genitori lavoratori non deriva da una sola disposizione.
Il sistema italiano combina infatti:
- principi costituzionali;
- normativa in materia di maternità e paternità;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- contratti collettivi;
- normativa antidiscriminatoria;
- tutela della famiglia e dell’infanzia.
Particolarmente importante è il Testo Unico sulla maternità e paternità, contenuto nel decreto legislativo n. 151 del 2001.
Il legislatore ha progressivamente ampliato gli strumenti attraverso i quali madre e padre possono organizzare il rapporto tra lavoro e cura dei figli.
Congedo parentale: una delle principali tutele per i genitori lavoratori
Il congedo parentale consente al genitore lavoratore di assentarsi dal lavoro per dedicarsi alla cura del figlio.
La disciplina è contenuta principalmente negli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Una delle novità più importanti riguarda proprio il termine di fruizione.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, per i lavoratori dipendenti il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio. L’INPS ha confermato espressamente l’estensione del limite temporale.
Questa modifica è particolarmente significativa per le famiglie con figli in età scolastica.
Quanti mesi di congedo parentale spettano?
Per i genitori lavoratori dipendenti, il congedo parentale spetta, complessivamente tra i due genitori, per un periodo ordinario massimo di 10 mesi, elevabile a 11 mesi in determinate condizioni, in particolare quando il padre lavoratore si astenga dal lavoro per almeno tre mesi.
In linea generale:
- alla madre lavoratrice possono spettare fino a 6 mesi;
- al padre lavoratore fino a 6 mesi, elevabili a 7 in presenza dei presupposti previsti dalla legge;
- al genitore solo fino a 11 mesi.
I periodi possono essere fruiti anche in modo frazionato.
Il congedo parentale può essere utilizzato durante l’anno scolastico?
Sì.
Non esiste una regola secondo cui il congedo parentale possa essere utilizzato soltanto nei primi anni di vita del bambino.
Per i lavoratori dipendenti, alla luce della disciplina attualmente vigente, può essere fruito entro i 14 anni di vita del figlio, nel rispetto dei limiti complessivi e delle condizioni previste dalla normativa.
Questo significa che il genitore può utilizzare il congedo anche durante il periodo scolastico per esigenze di cura del figlio.
Naturalmente, il congedo parentale non costituisce un permesso generico per accompagnare quotidianamente il figlio a scuola: deve essere effettivamente utilizzato per le finalità proprie dell’istituto.
Il congedo parentale può essere utilizzato a ore?
Sì, in determinate condizioni.
Il congedo parentale può essere fruito anche in modalità oraria.
L’INPS precisa che la fruizione a ore può essere disciplinata dalla contrattazione collettiva e, in assenza di una specifica disciplina collettiva, opera la modalità prevista dalla legge per la fruizione oraria.
Questo strumento può essere particolarmente interessante per i genitori che devono gestire:
- ingresso scolastico;
- uscita da scuola;
- inserimento alla scuola dell’infanzia;
- appuntamenti scolastici;
- esigenze temporanee di cura.
Occorre tuttavia verificare concretamente CCNL applicato, orario di lavoro e modalità di fruizione.
Il genitore può chiedere il part-time per esigenze familiari?
Il part-time rappresenta un ulteriore strumento attraverso il quale può essere organizzata la conciliazione tra vita professionale e familiare.
La possibilità di ottenere o trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale dipende dalla disciplina applicabile, dalle norme vigenti e dal contratto collettivo.
Non deve quindi essere confuso con un diritto generale del genitore a ridurre unilateralmente l’orario di lavoro.
Il lavoratore interessato deve verificare:
- contratto individuale;
- CCNL;
- eventuali accordi aziendali;
- disciplina legislativa applicabile;
- eventuali condizioni e priorità previste dalla legge.
Il datore di lavoro può obbligare il genitore a lavorare negli stessi orari della scuola?
Non esiste, in termini generali, un diritto del genitore a ottenere automaticamente un orario di lavoro coincidente con quello scolastico.
La presenza di un figlio che frequenta la scuola non determina automaticamente il diritto a scegliere liberamente l’orario di lavoro.
Tuttavia, il lavoratore può avere accesso agli strumenti previsti dalla legge o dal contratto collettivo.
Inoltre, eventuali richieste di flessibilità possono essere valutate con il datore di lavoro secondo i principi di correttezza e buona fede e secondo la disciplina del rapporto.
Il genitore ha diritto a uscire prima dal lavoro per andare a prendere il figlio?
Non esiste un diritto generale e automatico a uscire prima ogni giorno.
La necessità di andare a prendere il figlio a scuola non costituisce, di per sé, uno specifico permesso retribuito previsto in via generale per tutti i lavoratori.
Possono tuttavia essere utilizzati, quando ne ricorrano i presupposti:
- congedo parentale;
- permessi previsti dal CCNL;
- flessibilità dell’orario;
- banca ore;
- ferie;
- permessi individuali;
- part-time;
- altre forme di conciliazione previste dall’azienda o dalla contrattazione collettiva.
È quindi fondamentale non confondere la necessità familiare con l’esistenza di uno specifico diritto a un permesso retribuito.
E se il bambino si ammala?
La situazione cambia quando il figlio è affetto da una malattia.
Il decreto legislativo n. 151 del 2001 disciplina il congedo per la malattia del figlio.
Il genitore può assentarsi dal lavoro secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla normativa.
La disciplina varia anche in relazione all’età del bambino.
È quindi opportuno distinguere:
assenza per accompagnare il figlio a scuola → non esiste un generale permesso automatico
assenza per malattia del figlio → esiste uno specifico istituto previsto dalla legge
Questa distinzione è molto importante.
Genitori lavoratori e figli con disabilità
Particolari tutele sono previste per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità.
In presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, possono assumere rilievo:
- permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992;
- prolungamento del congedo parentale;
- congedo straordinario;
- altre specifiche misure di sostegno.
La disciplina deve essere verificata caso per caso perché dipende dall’età del figlio, dalla situazione di gravità e dalla condizione lavorativa del genitore.
Il rientro a scuola e la tutela dei bambini con disabilità
Il tema del rientro a scuola non riguarda soltanto i diritti lavorativi dei genitori.
Coinvolge anche il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica del minore.
Su questo punto la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione ha assunto una posizione particolarmente significativa.
Nel luglio 2026 la Corte ha affermato che la riduzione dell’orario di frequenza scolastica imposta a un bambino con grave disabilità, quando determinata dalla carenza di sostegno, può integrare una forma di discriminazione e comprimere il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica.
Si tratta di un principio di grande rilevanza anche per i genitori lavoratori, perché evidenzia che le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica non possono tradursi automaticamente in una compressione del diritto del minore alla frequenza scolastica.
Il datore di lavoro può discriminare un genitore perché ha figli?
No.
La condizione familiare non può diventare un pretesto per penalizzare il lavoratore.
La normativa italiana ed europea contiene numerosi principi diretti a evitare discriminazioni nel rapporto di lavoro.
Sono particolarmente delicati i casi nei quali il lavoratore viene penalizzato:
- perché utilizza il congedo parentale;
- perché usufruisce di un diritto riconosciuto dalla legge;
- perché deve assistere un figlio;
- perché richiede strumenti di conciliazione;
- perché ha responsabilità familiari.
Una scelta datoriale sfavorevole deve essere valutata concretamente per stabilire se costituisca un legittimo esercizio dei poteri datoriali oppure una condotta discriminatoria o ritorsiva.
Il lavoratore può essere licenziato perché utilizza il congedo parentale?
Il congedo parentale è un diritto previsto dalla legge.
Il suo legittimo esercizio non può, evidentemente, essere trasformato in una ragione illecita di penalizzazione del lavoratore.
La disciplina della tutela contro il licenziamento collegato alla genitorialità è particolarmente articolata e comprende specifiche garanzie per maternità, paternità e congedi.
Ogni licenziamento deve comunque essere esaminato considerando:
- data;
- motivazione;
- situazione familiare;
- tipo di congedo utilizzato;
- periodo di fruizione;
- contratto applicato;
- eventuali comunicazioni aziendali.
Colloqui con gli insegnanti: il genitore lavoratore ha diritto a un permesso?
Non esiste un’unica regola generale valida per tutti i lavoratori.
La possibilità di assentarsi dal lavoro per partecipare a:
- colloqui con gli insegnanti;
- riunioni scolastiche;
- assemblee dei genitori;
- incontri con i docenti;
può dipendere dal CCNL applicato, dagli accordi aziendali e dagli eventuali permessi disponibili.
Per questo motivo è sempre necessario controllare il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Un dipendente pubblico, un lavoratore del settore privato, un docente o un lavoratore appartenente a un diverso comparto possono infatti essere soggetti a discipline differenti.
Il contratto collettivo può prevedere maggiori tutele?
Sì.
Il CCNL può riconoscere condizioni più favorevoli rispetto alla disciplina minima prevista dalla legge.
Possono essere previste, ad esempio:
- ore di permesso;
- permessi per esigenze familiari;
- flessibilità;
- banca delle ore;
- possibilità di modificare temporaneamente l’orario;
- specifiche agevolazioni per genitori.
Per questo motivo il genitore lavoratore dovrebbe sempre verificare quale CCNL sia applicato al proprio rapporto di lavoro.
Genitori lavoratori e scuola dell’infanzia: il problema dell’inserimento
Il periodo dell’inserimento alla scuola dell’infanzia può rappresentare una delle situazioni più complesse.
Il bambino potrebbe inizialmente avere un orario ridotto e richiedere la presenza di un genitore.
Non esiste, però, un generale “permesso inserimento scuola” previsto indistintamente per tutti i lavoratori.
La soluzione deve essere ricercata attraverso:
- CCNL;
- ferie;
- permessi;
- congedo parentale;
- flessibilità;
- accordo con il datore di lavoro.
Il congedo parentale è retribuito?
Sì, ma non necessariamente nella misura della normale retribuzione.
La disciplina attuale prevede diverse percentuali di indennizzo.
L’INPS indica che, nell’ambito dei periodi complessivamente indennizzabili, sono previsti periodi al 30% della retribuzione media giornaliera e, per determinate mensilità e condizioni, periodi indennizzati all’80%.
La concreta spettanza dell’indennità deve essere verificata considerando:
- età del figlio;
- periodo di fruizione;
- genitore richiedente;
- periodi già utilizzati dall’altro genitore;
- condizioni previste dalla normativa vigente.
Una novità importante dal 2026: congedo parentale fino a 14 anni
Per i genitori lavoratori dipendenti, questa è una delle novità più importanti da conoscere in occasione del nuovo anno scolastico.
La legge di Bilancio 2026 ha modificato il Testo Unico sulla maternità e paternità, estendendo da 12 a 14 anni l’arco temporale entro il quale può essere fruito il congedo parentale. L’INPS ha confermato l’applicazione della modifica ai lavoratori dipendenti.
La modifica riguarda però i lavoratori dipendenti: l’INPS precisa che per gli iscritti alla Gestione separata e per i lavoratori autonomi restano regole differenti.
Rientro a scuola: attenzione alla differenza tra dipendenti e autonomi
Questo è un aspetto spesso trascurato.
Le tutele non sono identiche per:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- iscritti alla Gestione separata;
- dipendenti pubblici;
- dipendenti privati.
Ad esempio, la recente estensione a 14 anni del congedo parentale riguarda i genitori lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi il limite resta, secondo l’INPS, entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento.
Prima di presentare una domanda è quindi fondamentale individuare la propria categoria lavorativa.
Genitori lavoratori: cosa fare concretamente al rientro a scuola
Per affrontare correttamente il nuovo anno scolastico è consigliabile:
1. Verificare il proprio CCNL
Il contratto collettivo può prevedere strumenti ulteriori rispetto alla legge.
2. Controllare i congedi disponibili
È importante verificare quanti periodi di congedo parentale siano già stati utilizzati da entrambi i genitori.
3. Programmare per tempo le richieste
Quando possibile, è opportuno comunicare con anticipo al datore di lavoro l’esigenza di utilizzare congedi o permessi.
4. Conservare le comunicazioni
Le richieste inviate al datore di lavoro dovrebbero essere documentate.
5. Verificare la situazione contributiva e previdenziale
Per il congedo parentale è opportuno utilizzare i canali ufficiali dell’INPS e verificare le condizioni applicabili al singolo lavoratore.
6. In caso di rifiuto, verificare la legittimità
Un diniego datoriale non è automaticamente illegittimo, ma deve essere valutato alla luce dello specifico diritto esercitato.
Cosa succede se il datore di lavoro nega un diritto al genitore?
Il lavoratore non dovrebbe limitarsi a un confronto verbale.
È opportuno:
- chiedere il motivo del diniego;
- formulare la richiesta per iscritto;
- conservare la documentazione;
- verificare il CCNL;
- consultare eventualmente un consulente del lavoro o un avvocato;
- valutare, se necessario, un’azione giudiziaria.
La tempestività è importante soprattutto quando il diniego riguarda un diritto che deve essere esercitato entro determinati termini.
La giurisprudenza sui diritti dei genitori lavoratori
La giurisprudenza ha progressivamente valorizzato la necessità di tutelare la responsabilità genitoriale e di consentire un adeguato equilibrio tra esigenze professionali e familiari.
Particolarmente significativo è l’intervento della Corte costituzionale, che ha riconosciuto l’importanza delle misure di congedo nell’organizzazione dei tempi destinati al lavoro e alla cura dei figli. In una pronuncia del 2025, la Corte ha inoltre affermato un importante principio in materia di congedo di paternità obbligatorio, valorizzando la responsabilità genitoriale e l’interesse del minore.
La Corte ha sottolineato come le misure di congedo siano funzionali a consentire al genitore di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, attraverso una modulazione del tempo destinato al lavoro.
Il principio dell’interesse del minore
La tutela del genitore lavoratore non può essere separata dalla tutela del minore.
Il sistema giuridico tende infatti a garantire un equilibrio tra:
- interesse del bambino;
- responsabilità genitoriale;
- esigenze lavorative;
- organizzazione dell’impresa;
- tutela della famiglia.
La recente giurisprudenza della Cassazione in materia di inclusione scolastica dei bambini con disabilità mostra con particolare chiarezza come l’interesse del minore all’istruzione e alla piena inclusione non possa essere sacrificato per mere difficoltà organizzative dell’istituzione scolastica.
Rientro a scuola e genitori lavoratori: cosa non è automaticamente un diritto
È importante evitare alcune convinzioni errate.
Il genitore lavoratore non ha automaticamente diritto:
- a scegliere liberamente il proprio orario;
- a uscire ogni giorno prima dal lavoro;
- a ottenere un permesso retribuito per accompagnare il figlio a scuola;
- a ottenere il part-time in qualsiasi momento;
- a pretendere ferie in una specifica giornata;
- a utilizzare il congedo parentale senza rispettarne le condizioni.
Esistono però specifici strumenti giuridici che possono essere utilizzati per conciliare lavoro e famiglia.
Rientro a scuola: una questione da affrontare anche sul piano contrattuale
La legge costituisce soltanto il primo livello di tutela.
In molti casi la soluzione concreta può essere contenuta nel CCNL applicato.
Per questo motivo, prima di contestare il comportamento del datore di lavoro, è opportuno verificare:
- CCNL;
- regolamento aziendale;
- contratto individuale;
- accordi sindacali;
- eventuali policy aziendali sul lavoro agile;
- disciplina dei permessi;
- eventuale banca delle ore.
Una corretta consulenza deve quindi considerare sia la legge sia la contrattazione collettiva.
Rientro a scuola: conclusioni
Il rientro a scuola rappresenta ogni anno un momento particolarmente delicato per i genitori lavoratori.
L’ordinamento italiano mette a disposizione diversi strumenti per conciliare lavoro e famiglia, ma non esiste un unico “permesso scuola” valido indistintamente per tutti.
Il principale strumento di flessibilità è rappresentato dal congedo parentale, la cui disciplina è stata recentemente modificata: per i lavoratori dipendenti il periodo di fruizione è stato esteso fino ai 14 anni del figlio.
Accanto al congedo parentale possono assumere rilievo:
- malattia del figlio;
- permessi previsti dalla legge;
- legge 104;
- congedi straordinari;
- part-time;
- flessibilità oraria;
- strumenti previsti dal CCNL.
La giurisprudenza, inoltre, conferma l’importanza della responsabilità genitoriale e della tutela dell’interesse del minore.
Il genitore lavoratore che si trova in difficoltà con gli orari scolastici dovrebbe quindi verificare, prima di assentarsi dal lavoro, quale specifico istituto possa essere utilizzato e quali siano le procedure da seguire.
FAQ – Rientro a scuola e diritti dei genitori lavoratori
Esiste un permesso per accompagnare i figli a scuola?
Non esiste un permesso retribuito generale valido per tutti i lavoratori. Possono tuttavia essere utilizzati congedo parentale, permessi previsti dal CCNL, ferie o altri strumenti di conciliazione quando ne ricorrano i presupposti.
Il congedo parentale può essere utilizzato per un figlio che va a scuola?
Sì. Per i lavoratori dipendenti il congedo parentale può essere fruito entro i primi 14 anni di vita del figlio, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Il congedo parentale può essere utilizzato a ore?
Sì, in presenza delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Posso chiedere di uscire prima dal lavoro per prendere mio figlio?
Non esiste un diritto generale e automatico a modificare unilateralmente l’orario di lavoro. È necessario verificare gli strumenti previsti dalla legge e dal CCNL.
Se mio figlio si ammala posso assentarmi?
Sì, il Testo Unico sulla maternità e paternità disciplina il congedo per malattia del figlio, con modalità e limiti collegati anche all’età del minore.
I genitori di figli con disabilità hanno maggiori tutele?
Sì. In presenza dei requisiti previsti dalla legge possono essere disponibili specifici permessi e congedi, compresi quelli collegati alla legge n. 104 del 1992.
Il datore di lavoro può penalizzarmi perché sono genitore?
Non può adottare comportamenti discriminatori o ritorsivi per il legittimo esercizio dei diritti riconosciuti dalla legge. Ogni caso deve essere valutato concretamente.
Il CCNL può prevedere più tutele?
Sì. La contrattazione collettiva può riconoscere strumenti e condizioni più favorevoli rispetto alla disciplina legislativa minima.



