Edificio condominiale e codici ATECO 2025

Introduzione

La classificazione ATECO 2025, sviluppata dall’Istat in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e viene utilizzata operativamente dal 1° aprile 2025. Ha sostituito la precedente classificazione ATECO 2007 – aggiornamento 2022.

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile sia per i contribuenti sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.

I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata2 del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

L’ATECO 2025 avrà effetti concreti e immediati su una vasta gamma di adempimenti amministrativi, tra cui l’identificazione delle attività economiche da parte delle imprese, dei liberi professionisti e dei condomìni

Difatti i codici ATECO sono necessari per

  • Identificare l’attività prevalente di un soggetto ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi.
  • Determinare l’applicabilità di regimi agevolati o contributivi.
  • Definire l’obbligo di invio di comunicazioni e dati statistici o amministrativi.
  • Guidare i controlli fiscali, le ispezioni INAIL o INPS e la partecipazione a bandi pubblici

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Difatti in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari saranno comunicati i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.

Con riferimento al settore condominiale il vecchio codice 68.32.00 – Amministrazione di condomini e gestione di immobili per conto terzi – viene sostituito dal nuovo codice 68.32.01 – Gestione di beni immobili per conto terzi –
Il nuovo codice raggruppa in modo esplicito:
· l’attività di amministrazione di condomini, inclusi gli amministratori indipendenti;
· le attività delle agenzie che riscuotono canoni di locazione;
· il property management tradizionale o turistico, con gestione di beni immobili o alloggi in multiproprietà, comproprietà o affitto a breve termine.

Codice ATECO del condominio datore di lavoro

Il codice 97.00.10 è denominato “Attività di condomìni come datori di lavoro per personale domestico”. Deve quindi essere distinto dal codice dell’amministratore e valutato in relazione alla posizione e all’attività concretamente riferibile al condominio.

Codice ATECO dell’amministratore di condominio

Il codice 68.32.01, denominato “Gestione di beni immobili per conto terzi”, comprende l’attività professionale di amministrazione dei condomìni, inclusa quella svolta da amministratori indipendenti. Non identifica il condominio amministrato, ma l’attività economica svolta dall’amministratore per conto di terzi.

Il nuovo ATECO 2025 ridefinisce anche il codice attività dei condomini infatti, il vecchio codice 97.00.02 – Attività di Condomini – è stato sostituito dal 1 aprile 2025 con il codice 97.00.10 – Attività di condomini come datore di lavoro per personale domestico.

La riclassificazione conseguente all’introduzione di ATECO 2025 non determina, di per sé, l’obbligo generalizzato di presentare una dichiarazione di variazione. È tuttavia necessario verificare che il codice attribuito rappresenti correttamente l’attività effettivamente esercitata. In presenza di un codice non corrispondente oppure di una variazione sostanziale dell’attività, dovranno essere valutati gli adempimenti necessari.

Il codice ATECO svolge una funzione classificatoria e viene utilizzato per finalità statistiche e amministrative.

Può incidere sull’individuazione delle disposizioni applicabili, ma il trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo dipende anche dall’attività concretamente svolta e dalla relativa disciplina.

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Avv. Davide Guarnera
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About the Author: Avv. Davide Guarnera

Articolo a cura dell’Avv. Davide Guarnera, avvocato del Foro di Palermo e professionista attivo nel diritto civile e condominiale. Lo Studio offre inoltre un servizio professionale di amministrazione di condomìni a Palermo e provincia, fondato su trasparenza, competenza e attenzione alle esigenze dei condòmini.
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