
Ogni estate lo stesso interrogativo torna d’attualità: chi ha davvero diritto ad accedere al mare, e a quali condizioni? Il tema delle concessioni balneari non riguarda solo gli operatori del settore turistico, ma tocca da vicino milioni di bagnanti che ogni anno frequentano spiagge libere e stabilimenti a pagamento lungo le coste italiane.
Tra riforma normativa, procedura d’infrazione europea e sentenze del Consiglio di Stato, il quadro giuridico delle concessioni demaniali marittime è in piena evoluzione. In questo articolo analizziamo la disciplina vigente, lo stato della riforma nel 2026 e, soprattutto, quali sono i diritti concreti dei bagnanti quando si recano al mare, sia sulle spiagge libere sia negli stabilimenti balneari.
Cos’è una concessione balneare
La concessione demaniale marittima è il titolo giuridico con cui la Pubblica Amministrazione (Comune, Regione o Agenzia del Demanio) attribuisce a un soggetto privato l’uso di un’area del demanio marittimo — cioè un bene che appartiene allo Stato ed è per sua natura destinato all’uso pubblico — per finalità turistico-ricreative, dietro pagamento di un canone.
Un punto essenziale, spesso frainteso, è questo: il concessionario non diventa proprietario della spiaggia. Riceve solo il diritto di gestirla per un periodo determinato, nei limiti fissati dall’atto di concessione, e resta soggetto a precisi obblighi di legge nei confronti della collettività.
Lo stato della riforma nel 2026
La materia è da anni al centro di un braccio di ferro tra Italia e Unione Europea, originato dalla Direttiva Servizi (c.d. Direttiva Bolkestein), che impone l’assegnazione delle concessioni tramite gara pubblica in presenza di una risorsa naturale scarsa, qual è il litorale.
I punti fermi ad oggi:
- Il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 ha imposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di predisporre uno schema di bando-tipo nazionale, da sottoporre alla Conferenza Unificata, con l’obiettivo di uniformare le procedure di gara a livello nazionale ed evitare la frammentazione tra i diversi Comuni costieri.
- Il bando-tipo prevede, tra l’altro, la suddivisione in lotti delle concessioni per favorire la partecipazione di micro e piccole imprese a conduzione familiare, evitando che i grandi operatori assorbano l’intero mercato.
- Resta aperto e irrisolto il nodo dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente per gli investimenti non ancora ammortizzati: un tema su cui la Commissione Europea ha manifestato riserve, temendo che simili rimborsi possano alterare la concorrenza.
- Nel frattempo, la giurisprudenza amministrativa continua a intervenire a colmare i vuoti normativi: la sentenza del Consiglio di Stato n. 1324/2026 ha fornito chiarimenti su proroghe, rinnovi e indennizzi relativi alle opere realizzate sul demanio marittimo.
Per il gestore di uno stabilimento, dunque, il 2026 è un anno di transizione, in attesa dell’attuazione operativa del bando-tipo e delle gare che, secondo le previsioni più recenti, dovrebbero avviarsi nei prossimi anni. Per il bagnante, invece, la buona notizia è che i diritti fondamentali di fruizione del mare restano invariati, indipendentemente da come evolverà l’assetto delle concessioni.
Il diritto dei bagnanti: la battigia è sempre libera
Il cuore della tutela del bagnante si trova in due norme fondamentali:
- art. 1, comma 251, lett. e), legge n. 296/2006;
- art. 11, legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010).
Entrambe sanciscono un principio chiaro: il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione. Questo significa che, a prescindere dalla presenza di una concessione, nessuno stabilimento balneare può impedire il passaggio verso il mare né farlo pagare, quando lo scopo è semplicemente raggiungere l’acqua.
Cos’è esattamente la battigia
La battigia è la porzione di arenile su cui si infrangono le onde, e normalmente si estende per circa 5 metri dal limite del mare. Nelle spiagge di larghezza inferiore ai 20 metri, questa fascia può essere ridotta fino a 3 metri. È importante notare che non è l’intera spiaggia a dover restare libera, ma solo la battigia: la fascia più prossima all’acqua, funzionale al transito, al bagno e, non da ultimo, alle operazioni di soccorso.
Questo obbligo vale sia sulle spiagge libere sia all’interno degli stabilimenti a pagamento: il titolare della concessione deve sempre garantire un varco di passaggio gratuito verso la battigia, anche se l’area circostante è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento.
Cosa può essere fatto pagare, e cosa no
È utile distinguere con chiarezza tra due situazioni molto diverse:
Non si può far pagare:
- l’accesso e il transito per raggiungere il mare e fare il bagno;
- il semplice attraversamento dello stabilimento per arrivare alla battigia.
Si può legittimamente far pagare:
- il noleggio di ombrellone, lettino, sdraio e cabina;
- l’uso di docce e altri servizi accessori messi a disposizione dal gestore.
Un ticket d’ingresso richiesto a chi vuole solo raggiungere la riva, senza utilizzare alcun servizio, è contestabile e, secondo diverse associazioni dei consumatori, integra un vero e proprio abuso, poiché la spiaggia resta un bene demaniale destinato all’uso pubblico.
I diritti del bagnante-consumatore negli stabilimenti a pagamento
Quando si sceglie di frequentare uno stabilimento balneare pagando per i servizi offerti, si instaura un rapporto contrattuale a tutti gli effetti, disciplinato anche dal Codice del Consumo. In questo contesto, il bagnante ha diritto a:
- prezzi chiari ed esposti, con listino di ingressi, ombrelloni, lettini e servizi visibile prima del pagamento;
- nessun obbligo di consumazione al bar o al ristorante come condizione per l’uso di ombrellone e lettino;
- un servizio di assistenza ai bagnanti (salvataggio, primo soccorso, segnalazione delle condizioni del mare), dove previsto;
- la possibilità di contestare clausole vessatorie negli abbonamenti stagionali, come l’assenza di rimborso per servizi non goduti.
In caso di violazione di questi diritti — accesso negato alla battigia, occupazione della spiaggia oltre i limiti della concessione, prezzi non esposti o difformi da quelli pubblicati — è possibile segnalare l’irregolarità alla Guardia Costiera, al Comune competente o all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Regole di comportamento in spiaggia: cosa dice (e non dice) la legge
Alcuni dubbi ricorrenti trovano risposta diretta nella normativa, altri sono invece rimessi alle ordinanze comunali:
- Riservare un posto lasciando ombrelloni o sdraio incustoditi sulla spiaggia libera da un giorno all’altro non è consentito: equivale a un’occupazione abusiva di un bene pubblico, e le autorità possono procedere al sequestro delle attrezzature.
- Mangiare in spiaggia è generalmente consentito, purché non si abbandonino rifiuti.
- Fumare non è vietato in via generale sull’arenile (non essendo un “luogo pubblico chiuso”), ma sempre più Comuni introducono divieti specifici tramite ordinanza locale, che va sempre debitamente segnalata.
- Giochi con il pallone o attività sportive non sono disciplinati da una norma nazionale univoca: eventuali limitazioni derivano da ordinanze comunali o provvedimenti delle autorità marittime locali.
Il ruolo delle Regioni e dei Comuni
La legge n. 296/2006 affida alle Regioni il compito di individuare un equilibrio tra le aree date in concessione e quelle libere, garantendo un’adeguata disponibilità di spiagge pubbliche lungo il litorale. I Comuni, dal canto loro, regolano con proprie ordinanze molti aspetti pratici della fruizione balneare (orari, divieti specifici, modalità di accesso), nel rispetto della cornice statale.
Conclusioni
Il sistema delle concessioni balneari italiane si trova in una fase di transizione destinata a durare ancora alcuni anni, tra bando-tipo nazionale, gare pubbliche in arrivo e un contenzioso giurisprudenziale che continua a colmare i vuoti lasciati dal legislatore. Al di là di come si evolverà l’assetto proprietario e gestionale delle spiagge, un principio resta fermo: la battigia è, e deve restare libera e gratuita per tutti. Conoscere questo diritto — e i suoi limiti — è il primo passo per difendersi da eventuali abusi e vivere la stagione balneare con maggiore consapevolezza.
FAQ – Domande frequenti sui diritti dei bagnanti
Posso raggiungere il mare passando gratis da uno stabilimento balneare? Sì. La legge impone ai concessionari di garantire il libero e gratuito passaggio verso la battigia, anche solo per fare il bagno, senza alcun obbligo di pagamento.
Cosa succede se lo stabilimento mi chiede di pagare solo per passare? Si tratta di una richiesta contestabile: puoi segnalarla alla Guardia Costiera (numero blu 1530), al Comune o all’AGCM.
Quanto è larga la battigia libera? Circa 5 metri dal limite dell’acqua; può ridursi fino a 3 metri nelle spiagge di ampiezza inferiore ai 20 metri.
Posso lasciare il mio ombrellone tutta la notte per riservare il posto il giorno dopo? No, sulla spiaggia libera questa pratica è considerata occupazione abusiva di un bene pubblico e le attrezzature possono essere sequestrate.
Le concessioni balneari saranno messe a gara nel 2026? È in corso l’attuazione di un bando-tipo nazionale, introdotto dal DL 32/2026, ma tempi e modalità definitive delle gare sono ancora in fase di definizione a livello di Ministero e Conferenza Unificata.



