Nel contesto della gestione condominiale, la questione della ripartizione dei consumi idrici rappresenta una delle problematiche più frequenti, soprattutto in presenza di fatturazioni errate da parte del gestore del servizio idrico o in assenza di contatori individuali.

1. Il servizio idrico in condominio: modalità di erogazione
Nel condominio, il servizio idrico può essere:
– centralizzato, con un unico contatore condominiale (cosiddetto “contatore di fornitura”);
– individuale, con contatori divisionali per ciascuna unità immobiliare.

Nel primo caso, il gestore emette un’unica fattura intestata al condominio, che sarà poi ripartita dall’amministratore tra i singoli condomini, generalmente sulla base dei millesimi o del numero di occupanti, salvo diverso criterio approvato dall’assemblea o previsto dal regolamento.

2. Contatori divisionali e letture
In presenza di contatori divisionali, l’amministratore ha il compito di:
– raccogliere le letture periodiche (o affidarsi a una ditta specializzata);
– ripartire il costo sulla base dei consumi effettivi;

– imputare eventuali perdite o differenze (consumo residuo) secondo i criteri stabiliti in assemblea.

Tuttavia, in assenza di letture o in caso di mancata manutenzione dei contatori, la ripartizione può diventare forfettaria e dunque potenzialmente iniqua.

3. Fatturazione errata del gestore idrico
Non è raro che si verifichino errori di fatturazione da parte del gestore (ad esempio: consumi presunti non aggiornati, errata lettura del contatore principale, addebiti anomali). In tali casi:
– l’amministratore deve verificare i dati e inoltrare tempestivamente istanza di rettifica;
– è possibile avviare un reclamo formale e, se necessario, adire l’ARERA o il servizio di conciliazione.

La negligenza dell’amministratore nel rilevare e contestare tali errori può configurare responsabilità professionale, con obbligo di risarcimento dei danni arrecati ai condomini.

4. Illeciti e contestazioni
La mancata comunicazione dei criteri di riparto, l’assenza di trasparenza nei consumi o la non corrispondenza tra letture e importi fatturati possono legittimare contestazioni in sede assembleare o giudiziaria.

In particolare, l’art. 1130 c.c. impone all’amministratore di curare l’osservanza del regolamento condominiale, mantenere il registro di contabilità e fornire, su richiesta, la documentazione giustificativa, incluse le bollette idriche.

5. Conclusioni
L’amministratore deve gestire la ripartizione idrica con diligenza e precisione, assicurandosi che:
– i criteri siano chiari e condivisi;
– le letture siano effettuate regolarmente;
– gli errori del gestore siano prontamente contestati.

La trasparenza nella gestione del servizio idrico è essenziale per tutelare i diritti dei condomini e garantire una corretta ripartizione dei costi.

Lo studio

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