
L’Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 entrata in vigore l’1 gennaio 2025 con la legge di bilancio del 2025 e sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – aggiornata nel 2022 –
Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile sia per i contribuenti sia per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per fini istituzionali.
I contribuenti possono verificare i codici ATECO, prevalente e secondari, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria, accedendo alla propria area riservata2 del sito internet dell’Agenzia delle entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.
L’ATECO 2025 avrà effetti concreti e immediati su una vasta gamma di adempimenti amministrativi, tra cui l’identificazione delle attività economiche da parte delle imprese, dei liberi professionisti e dei condomìni
Difatti i codici ATECO sono necessari per
- Identificare l’attività prevalente di un soggetto ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi.
- Determinare l’applicabilità di regimi agevolati o contributivi.
- Definire l’obbligo di invio di comunicazioni e dati statistici o amministrativi.
- Guidare i controlli fiscali, le ispezioni INAIL o INPS e la partecipazione a bandi pubblici
L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’articolo 7, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Difatti in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari saranno comunicati i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.
Con riferimento al settore condominiale il vecchio codice 68.32.00 – Amministrazione di condomini e gestione di immobili per conto terzi – viene sostituito dal nuovo codice 68.32.01 – Gestione di beni immobili per conto terzi –
Il nuovo codice raggruppa in modo esplicito:
· l’attività di amministrazione di condomini, inclusi gli amministratori indipendenti;
· le attività delle agenzie che riscuotono canoni di locazione;
· il property management tradizionale o turistico, con gestione di beni immobili o alloggi in multiproprietà, comproprietà o affitto a breve termine.
Il nuovo ATECO 2025 ridefinisce anche il codice attività dei condomini infatti, il vecchio codice 97.00.02 – Attività di Condomini – è stato sostituito dal 1 aprile 2025 con il codice 97.00.10 – Attività di condomini come datore di lavoro per personale domestico.


