
Introduzione
La compravendita di un appartamento in condominio può nascondere una questione particolarmente delicata: chi deve pagare i debiti condominiali lasciati dal precedente proprietario?
È una situazione molto frequente nella pratica. L’acquirente acquista un immobile convinto che, con il trasferimento della proprietà, tutti i rapporti relativi al passato proprietario rimangano esclusivamente a carico di quest’ultimo. Tuttavia, la disciplina condominiale prevede una particolare forma di responsabilità solidale tra venditore e acquirente, che può consentire al condominio di rivolgersi anche al nuovo proprietario per determinate obbligazioni.
Il tema deve essere affrontato con particolare attenzione perché occorre distinguere:
- i debiti condominiali maturati prima della vendita;
- quelli relativi all’anno in corso al momento del trasferimento;
- quelli relativi all’anno precedente;
- le spese ordinarie;
- le spese straordinarie;
- le obbligazioni derivanti da lavori già deliberati;
- i rapporti interni tra venditore e acquirente;
- i rapporti esterni tra condomino e condominio.
La disciplina fondamentale è contenuta nell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ma deve essere coordinata con le norme in materia di obbligazioni condominiali, ripartizione delle spese e interpretazione delle deliberazioni assembleari.
1. L’acquisto di un appartamento non cancella i debiti condominiali
Uno degli errori più frequenti consiste nel ritenere che, con la vendita dell’immobile, il nuovo proprietario diventi responsabile soltanto delle spese maturate successivamente all’acquisto.
Non è esattamente così.
La legge prevede infatti una particolare disciplina proprio per tutelare il condominio.
L’art. 63 disp. att. c.c. stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
La conseguenza è molto importante:
il condominio può rivolgersi, nei limiti stabiliti dalla legge, anche al nuovo proprietario per il recupero di determinate somme maturate anteriormente alla vendita.
Questo meccanismo non significa, però, che il precedente proprietario venga liberato automaticamente dal proprio debito.
2. Cosa significa “obbligazione solidale”?
La solidarietà significa che, nei rapporti con il condominio, venditore e acquirente possono essere entrambi chiamati a rispondere del pagamento delle somme comprese nell’ambito temporale previsto dalla legge.
Il condominio non deve necessariamente ricostruire ogni volta i rapporti economici interni tra venditore e acquirente.
Può quindi rivolgersi al soggetto che, secondo la legge, è obbligato nei suoi confronti.
Questo principio risponde a una precisa esigenza pratica: garantire al condominio la possibilità di recuperare con maggiore efficacia le somme necessarie alla gestione dell’edificio.
La giurisprudenza ha più volte evidenziato la natura particolare dell’obbligazione condominiale e la necessità di tutelare la collettività dei condomini rispetto all’inadempimento del singolo.
3. Quali debiti deve pagare il nuovo proprietario?
La regola generale prevede la responsabilità solidale dell’acquirente con il precedente proprietario per i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Occorre quindi individuare correttamente il momento del trasferimento.
Esempio
Supponiamo che l’appartamento venga venduto nel mese di settembre 2026.
L’acquirente può essere chiamato a rispondere, nei confronti del condominio, dei contributi riferibili:
- all’anno 2026;
- all’anno 2025.
Non significa, invece, che l’acquirente diventi automaticamente responsabile di qualsiasi debito condominiale risalente a periodi anteriori.
La delimitazione temporale prevista dall’art. 63 disp. att. c.c. costituisce quindi una tutela particolarmente importante per il nuovo proprietario.
4. Il precedente proprietario rimane responsabile?
Sì.
È fondamentale distinguere la responsabilità solidale nei confronti del condominio dai rapporti interni tra venditore e acquirente.
Il fatto che il condominio possa chiedere determinate somme all’acquirente non significa che il venditore venga automaticamente liberato.
Se il debito è riferibile al periodo nel quale l’immobile apparteneva al venditore, quest’ultimo può rimanere obbligato nei rapporti sostanziali con il condominio.
La vendita dell’immobile, infatti, non costituisce automaticamente una remissione del debito.
5. Il nuovo proprietario può chiedere i soldi al venditore?
Sì, ed è proprio questo uno degli aspetti più importanti della distinzione tra rapporti esterni e rapporti interni.
Può accadere che il condominio richieda all’acquirente una somma relativa a un periodo precedente alla vendita.
L’acquirente, qualora abbia pagato una somma che, nei rapporti interni, doveva essere sostenuta dal venditore, può valutare la possibilità di rivalersi nei confronti del precedente proprietario.
La concreta possibilità di rivalsa deve essere valutata sulla base:
- del contratto di compravendita;
- degli accordi intercorsi tra le parti;
- della natura della spesa;
- del periodo di riferimento;
- della documentazione condominiale;
- delle eventuali pattuizioni contenute nell’atto notarile.
6. La clausola nel rogito che stabilisce chi paga le spese
È molto frequente che nell’atto di compravendita venga inserita una clausola relativa alle spese condominiali.
Ad esempio, venditore e acquirente possono stabilire che:
- le spese maturate prima della vendita siano a carico del venditore;
- quelle successive siano a carico dell’acquirente;
- determinate spese straordinarie siano poste a carico di una delle parti;
- eventuali debiti pregressi vengano saldati prima del rogito.
Queste clausole sono molto importanti.
Tuttavia, occorre ricordare che un accordo tra venditore e acquirente non necessariamente modifica i diritti del condominio nei confronti dei soggetti obbligati per legge.
In altre parole, il contratto può disciplinare i rapporti interni tra le parti, ma non può automaticamente pregiudicare i diritti del condominio.
7. Venditore e acquirente: attenzione alla differenza tra rapporti interni ed esterni
La distinzione può essere rappresentata così:
Rapporto tra condominio e acquirente
È regolato dalla legge condominiale e, in particolare, dall’art. 63 disp. att. c.c.
Rapporto tra venditore e acquirente
È regolato dall’atto di compravendita e dalle norme generali applicabili.
Questa distinzione è fondamentale.
Il condominio potrebbe quindi chiedere all’acquirente il pagamento di una determinata somma, mentre l’acquirente potrebbe successivamente rivalersi sul venditore in base agli accordi intercorsi.
8. Le spese condominiali ordinarie
Le spese ordinarie riguardano normalmente la gestione quotidiana dell’edificio.
Possono comprendere:
- pulizia delle parti comuni;
- manutenzione ordinaria;
- illuminazione;
- manutenzione dell’ascensore;
- servizi comuni;
- compenso dell’amministratore;
- assicurazione;
- gestione degli impianti;
- consumo di acqua comune;
- altri costi ordinari.
Per stabilire chi debba sostenerle è necessario individuare il periodo al quale la spesa si riferisce e applicare le regole previste dalla legge e dagli eventuali accordi tra le parti.
9. E le spese straordinarie?
La questione delle spese straordinarie è più complessa.
Pensiamo, ad esempio, a:
- rifacimento del tetto;
- rifacimento della facciata;
- lavori sul lastrico solare;
- sostituzione dell’ascensore;
- interventi strutturali;
- ristrutturazione delle parti comuni;
- lavori di impermeabilizzazione;
- interventi straordinari sugli impianti.
In questi casi non è sufficiente guardare soltanto alla data in cui viene materialmente effettuato il pagamento.
È necessario verificare quando è sorta l’obbligazione nei confronti del condominio e quando l’assemblea ha deliberato la spesa, oltre alle specifiche caratteristiche dell’intervento.
10. Chi paga i lavori straordinari deliberati prima della vendita?
Questo è uno degli argomenti maggiormente controversi.
La giurisprudenza ha sviluppato un orientamento secondo il quale, nei rapporti interni tra venditore e acquirente, occorre prestare particolare attenzione al momento in cui l’assemblea ha deliberato l’intervento e all’insorgenza dell’obbligazione relativa alla spesa.
In termini generali, quando una spesa straordinaria è stata deliberata prima della vendita, possono sorgere ragioni per ritenere che il relativo onere debba essere posto a carico del precedente proprietario nei rapporti interni, anche se i lavori vengono materialmente eseguiti successivamente.
La questione deve però essere valutata caso per caso.
Non è sufficiente sapere soltanto che “i lavori sono iniziati dopo il rogito”.
Occorre ricostruire l’intera vicenda.
11. Perché è importante la data della delibera?
La data della deliberazione assembleare può essere decisiva perché è proprio attraverso la delibera che il condominio può assumere una determinata obbligazione relativa all’intervento.
Occorre quindi verificare:
- quando è stata convocata l’assemblea;
- quando è stata adottata la delibera;
- quale intervento è stato approvato;
- quale importo è stato deliberato;
- quando sono state approvate le modalità di pagamento;
- quando è stato stipulato il contratto con l’impresa;
- quando sono iniziati i lavori;
- quando sono state emesse le fatture;
- quando sono scadute le rate.
Questa ricostruzione può essere indispensabile per stabilire chi debba sostenere la spesa.
12. E se i lavori vengono deliberati dopo la vendita?
Se l’assemblea delibera un nuovo intervento dopo il trasferimento della proprietà, la situazione è normalmente diversa.
In linea generale, l’acquirente, in quanto nuovo condomino, sarà il soggetto chiamato a sostenere la spesa secondo i criteri condominiali applicabili.
Anche in questo caso, però, devono essere considerate eventuali situazioni particolari.
È sempre necessario verificare la data effettiva del trasferimento e la data della deliberazione.
13. L’importanza del momento in cui nasce l’obbligazione
La giurisprudenza ha affrontato ripetutamente la questione relativa al momento in cui deve considerarsi sorta l’obbligazione del condomino.
Il tema è particolarmente importante per le spese straordinarie.
Non sempre, infatti, il momento del pagamento coincide con quello in cui è sorta l’obbligazione.
È quindi necessario evitare una semplificazione del tipo:
“Chi era proprietario quando è stata pagata la fattura deve pagare”.
Questa affermazione, presa in termini assoluti, può essere errata.
Occorre individuare il momento giuridicamente rilevante in relazione alla specifica spesa.
14. Il certificato dell’amministratore sulla situazione debitoria
Prima di acquistare un appartamento in condominio è estremamente importante verificare la situazione dei pagamenti condominiali.
L’art. 1130 c.c. prevede specifici obblighi dell’amministratore relativi alla situazione dei pagamenti e delle eventuali liti in corso.
La documentazione rilasciata dall’amministratore può consentire all’acquirente di conoscere:
- eventuali morosità;
- rate non pagate;
- spese straordinarie deliberate;
- lavori in corso;
- controversie;
- situazione contabile dell’immobile.
Si tratta di una verifica che dovrebbe essere effettuata prima del rogito, non dopo.
15. Perché controllare i verbali delle assemblee?
La semplice dichiarazione del venditore secondo cui “non ci sono debiti condominiali” non dovrebbe essere considerata sufficiente.
È opportuno esaminare:
- gli ultimi verbali assembleari;
- il rendiconto;
- il preventivo;
- i piani di riparto;
- le delibere relative ai lavori straordinari;
- eventuali comunicazioni dell’amministratore;
- eventuali procedimenti giudiziari.
Questo consente di individuare anche possibili debiti non ancora evidenti.
Un esempio tipico è quello di un lavoro straordinario già deliberato ma non ancora integralmente pagato.
16. L’acquirente può chiedere al venditore una garanzia?
Sì.
Nella compravendita può essere opportuno inserire una clausola specifica attraverso la quale il venditore:
- dichiari la propria situazione debitoria;
- garantisca il pagamento delle spese di propria competenza;
- si impegni a saldare eventuali arretrati;
- manlevi l’acquirente da determinate pretese;
- consegni la documentazione condominiale.
Una clausola ben formulata può ridurre significativamente il rischio di successive controversie.
17. La dichiarazione del venditore non vincola il condominio
È importante non confondere la dichiarazione resa dal venditore con la posizione giuridica del condominio.
Se venditore e acquirente stabiliscono contrattualmente che determinati debiti saranno pagati dal venditore, tale accordo disciplina principalmente il loro rapporto interno.
Il condominio potrà comunque esercitare i diritti che la legge gli riconosce nei confronti dei soggetti obbligati.
L’acquirente che si trovi a pagare un debito che avrebbe dovuto essere sostenuto dal venditore potrà poi valutare l’azione di rivalsa.
18. Cosa deve fare l’acquirente quando scopre un debito dopo il rogito?
La prima cosa da fare è non pagare senza aver verificato la natura del debito.
Occorre richiedere all’amministratore:
- estratto conto dell’unità immobiliare;
- dettaglio delle somme richieste;
- periodo di riferimento;
- verbali delle assemblee;
- delibere relative alle spese;
- piano di riparto;
- eventuale documentazione contabile.
Successivamente occorre verificare il contratto di compravendita.
Soltanto dopo questa ricostruzione sarà possibile stabilire:
- se il debito è effettivamente dovuto;
- a chi compete;
- se il condominio può richiederlo all’acquirente;
- se l’acquirente può rivalersi sul venditore.
19. L’amministratore può chiedere direttamente i soldi all’acquirente?
Quando ricorrono i presupposti dell’art. 63 disp. att. c.c., sì.
L’acquirente non può opporre semplicemente al condominio:
“Il debito è del precedente proprietario, quindi dovete chiederlo a lui”.
La solidarietà prevista dalla legge può consentire al condominio di rivolgersi anche all’acquirente per i contributi rientranti nel periodo indicato dalla disposizione.
L’acquirente potrà successivamente far valere le proprie ragioni nei confronti del venditore secondo i rapporti interni.
20. Il condominio deve prima agire contro il vecchio proprietario?
Non necessariamente.
Proprio perché si tratta di un’obbligazione solidale, il condominio può, nei limiti previsti dalla legge, rivolgersi al soggetto obbligato senza dover necessariamente attendere il fallimento o l’insolvenza dell’altro.
Questo è uno degli elementi che rendono particolarmente importante per l’acquirente effettuare una verifica preventiva della situazione condominiale.
21. Cosa succede se il precedente proprietario è irreperibile?
La situazione può diventare particolarmente complessa.
L’acquirente potrebbe infatti trovarsi nella condizione di dover pagare una somma richiesta dal condominio e, successivamente, avere difficoltà a recuperarla dal precedente proprietario.
Proprio per questo motivo è consigliabile disciplinare con attenzione nel rogito la situazione delle spese condominiali.
Una clausola di manleva ben formulata può assumere particolare importanza.
22. Cosa succede se il venditore non comunica l’esistenza di debiti?
La mancata comunicazione di una situazione debitoria può dar luogo a conseguenze nei rapporti tra venditore e acquirente.
Occorre verificare:
- cosa è stato dichiarato nel rogito;
- quali documenti sono stati consegnati;
- se il venditore conosceva il debito;
- se aveva ricevuto comunicazioni dall’amministratore;
- se il debito era già stato deliberato;
- se esiste una specifica garanzia contrattuale.
La responsabilità del venditore deve essere valutata sulla base delle circostanze concrete e del contenuto dell’atto di compravendita.
23. Il notaio deve verificare i debiti condominiali?
Il ruolo del notaio nella compravendita è fondamentale, ma non deve essere confuso con quello dell’amministratore.
La verifica della situazione condominiale richiede una specifica documentazione proveniente dall’amministrazione del condominio.
Per questo è opportuno che acquirente e venditore acquisiscano la documentazione relativa alla posizione dell’immobile prima della stipula.
La collaborazione tra:
- venditore;
- acquirente;
- amministratore;
- notaio;
- eventuali professionisti incaricati,
può evitare numerose controversie successive.
24. L’acquirente risponde dei debiti illimitatamente?
No.
La responsabilità prevista dall’art. 63 disp. att. c.c. non comporta una responsabilità illimitata per qualsiasi debito condominiale storico.
La legge individua uno specifico arco temporale: l’anno in corso e quello precedente.
Questo limite è essenziale.
Per i debiti più risalenti, la situazione deve essere valutata distinguendo la posizione del precedente proprietario da quella dell’acquirente.
25. Cosa si intende per “anno in corso”?
L’espressione deve essere interpretata facendo riferimento all’esercizio condominiale interessato.
Se il condominio gestisce le proprie spese secondo un esercizio coincidente con l’anno solare, il riferimento sarà normalmente all’anno solare.
Se invece il regolamento o la gestione prevedono un diverso periodo contabile, occorre verificare la concreta situazione.
È quindi sempre opportuno controllare i documenti contabili del condominio.
26. Debiti condominiali e prescrizione
Anche i crediti condominiali sono soggetti alla disciplina della prescrizione, secondo la natura del credito e le norme applicabili.
La prescrizione non deve però essere confusa con il limite temporale previsto dall’art. 63 disp. att. c.c.
Si tratta di due questioni differenti:
- una riguarda il periodo per il quale l’acquirente può essere chiamato solidalmente a rispondere;
- l’altra riguarda il tempo entro il quale il creditore può esercitare il proprio diritto.
La verifica della prescrizione richiede un esame puntuale delle singole scadenze e degli eventuali atti interruttivi.
27. Il decreto ingiuntivo contro il precedente proprietario
Il condominio può procedere al recupero giudiziale delle somme dovute anche nei confronti del precedente proprietario, quando ne ricorrano i presupposti.
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto sulla base della documentazione necessaria a dimostrare il credito.
La situazione può diventare più complessa quando nel frattempo l’immobile sia stato venduto.
Per questo l’amministratore deve mantenere una contabilità precisa e una corretta individuazione dei soggetti obbligati.
28. Il nuovo proprietario può ricevere un decreto ingiuntivo?
Sì, quando ricorrano i presupposti per la sua responsabilità solidale.
Il fatto di avere acquistato l’immobile successivamente alla formazione del debito non esclude automaticamente la possibilità che il condominio agisca nei suoi confronti per i contributi rientranti nel periodo previsto dall’art. 63 disp. att. c.c.
In presenza di un decreto ingiuntivo, l’acquirente deve quindi valutare immediatamente la propria posizione e, se ritiene di non essere tenuto al pagamento o contesta l’importo, rivolgersi tempestivamente a un professionista.
29. Acquirente e venditore possono accordarsi diversamente?
Sì.
Le parti possono stabilire contrattualmente criteri diversi per la ripartizione interna delle spese.
Ad esempio, possono stabilire che il venditore si faccia carico di tutte le spese maturate fino alla data del rogito, anche se il condominio potrebbe legalmente richiederne il pagamento anche all’acquirente.
In questo modo l’acquirente dispone di una base contrattuale per chiedere al venditore il rimborso qualora sia costretto a pagare il condominio.
È quindi estremamente importante che il contratto sia redatto con clausole precise.
30. Il ruolo della giurisprudenza
La giurisprudenza ha affrontato in numerose occasioni il tema della successione nella posizione del condomino.
I giudici hanno chiarito che il trasferimento dell’immobile non può essere valutato esclusivamente sotto il profilo della proprietà, ma deve essere coordinato con la particolare disciplina delle obbligazioni condominiali.
In particolare, viene generalmente valorizzata la distinzione tra:
- obbligazione del condomino nei confronti del condominio;
- responsabilità solidale dell’acquirente prevista dalla legge;
- rapporti interni tra venditore e compratore;
- momento in cui la spesa è stata deliberata;
- momento in cui l’obbligazione è sorta.
La giurisprudenza ha inoltre evidenziato l’importanza della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, soprattutto quando il trasferimento dell’immobile interviene tra la deliberazione dell’intervento e la sua esecuzione.
31. Una tabella pratica: chi paga?
| Situazione | Soggetto principalmente interessato |
| Spese successive all’acquisto | Acquirente |
| Contributi relativi all’anno in corso | Acquirente e precedente proprietario nei limiti della solidarietà prevista dalla legge |
| Contributi relativi all’anno precedente | Acquirente e precedente proprietario nei limiti della solidarietà prevista dalla legge |
| Debiti più risalenti | In linea generale, precedente proprietario, salvo specifiche situazioni |
| Spesa straordinaria deliberata prima della vendita | Occorre verificare delibera e momento di insorgenza dell’obbligazione |
| Spesa straordinaria deliberata dopo la vendita | In linea generale, acquirente |
| Accordo diverso nel rogito | Regola i rapporti interni tra venditore e acquirente |
| Debito richiesto dal condominio all’acquirente | Possibile nei limiti dell’art. 63 disp. att. c.c. |
La tabella ha funzione esclusivamente orientativa: nelle controversie concrete è necessario esaminare documentazione e date delle singole obbligazioni.
32. Come tutelarsi prima di acquistare un immobile in condominio
L’acquirente dovrebbe effettuare una vera e propria due diligence condominiale.
Prima del rogito è consigliabile ottenere:
- dichiarazione dell’amministratore sulla situazione dei pagamenti;
- rendiconto condominiale;
- preventivo dell’esercizio in corso;
- ultimi verbali assembleari;
- delibere relative a lavori straordinari;
- eventuali piani di rateizzazione;
- informazioni sulle liti condominiali;
- eventuali comunicazioni di messa in mora;
- documentazione relativa a lavori già deliberati;
- eventuali certificazioni o attestazioni richieste.
Questa attività può evitare che l’acquirente scopra l’esistenza di debiti soltanto dopo avere acquistato l’immobile.
33. Una clausola particolarmente importante nel rogito
È opportuno che il contratto chiarisca espressamente:
quali spese siano a carico del venditore e quali a carico dell’acquirente.
La clausola dovrebbe essere il più possibile dettagliata.
È utile indicare, ad esempio:
- spese ordinarie;
- spese straordinarie;
- spese deliberate;
- spese non ancora deliberate;
- eventuali conguagli;
- eventuali lavori in corso;
- eventuali controversie.
Una clausola generica può infatti lasciare spazio a interpretazioni e successive contestazioni.
34. Cosa fare se il condominio chiede all’acquirente un vecchio debito
Quando l’amministratore presenta una richiesta di pagamento, il nuovo proprietario dovrebbe:
- non ignorare la richiesta;
- chiedere il dettaglio del credito;
- verificare il periodo di riferimento;
- controllare i verbali e i piani di riparto;
- verificare l’atto di compravendita;
- verificare eventuali pagamenti già effettuati;
- valutare la posizione del precedente proprietario;
- contestare formalmente eventuali somme non dovute.
Una risposta tempestiva può evitare che la situazione evolva in un procedimento giudiziario.
35. Conclusioni
La risposta alla domanda “chi paga i debiti condominiali del precedente proprietario?” non può essere formulata affermando semplicemente che “paga sempre il venditore” oppure “paga sempre l’acquirente”.
La disciplina è più articolata.
L’art. 63 disp. att. c.c. prevede infatti una responsabilità solidale dell’acquirente con il precedente proprietario per i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Ciò significa che il condominio può, nei limiti stabiliti dalla legge, rivolgersi anche al nuovo proprietario.
Questo non esclude però la possibilità per l’acquirente di rivalersi sul venditore quando, nei rapporti interni, il debito doveva essere sostenuto da quest’ultimo.
Particolare attenzione deve essere prestata alle spese straordinarie, per le quali diventa fondamentale verificare la data della deliberazione, il momento in cui è sorta l’obbligazione, l’esecuzione dei lavori e gli accordi contenuti nel contratto di compravendita.
La soluzione migliore è quindi prevenire il problema prima del rogito, acquisendo dall’amministratore tutta la documentazione relativa alla situazione finanziaria dell’immobile e inserendo nell’atto notarile clausole chiare sulla ripartizione delle spese.
Quando il debito viene scoperto dopo l’acquisto, invece, è opportuno ricostruire documentalmente la posizione prima di procedere al pagamento o di contestare la richiesta, verificando contemporaneamente la disciplina condominiale e gli accordi intercorsi con il venditore.
Studio Legale Guarnera
Avv. Davide Guarnera
Studio Legale Guarnera – Palermo
Assistenza e consulenza in materia di diritto condominiale, impugnazione delle deliberazioni assembleari, infiltrazioni, danni provenienti dalle parti comuni, ripartizione delle spese condominiali e responsabilità dell’amministratore e del condominio.
Sito web: studiolegaleguarnera.it



