Normative studio legale Guarnera

Analisi delle disposizioni introdotte nel 2025, sulla base del testo coordinato pubblicato il 9 giugno 2025. Rettifiche descrittive del 26 settembre 2026; per l’applicazione a un caso concreto occorre verificare anche le modifiche successive e la giurisprudenza.

Introduzione

Il Decreto Sicurezza 2025 è uno dei provvedimenti emanati dal governo Meloni in materia di ordine pubblico, sicurezza, diritti e repressione.

Il testo interviene su numerosi fronti: lotta al terrorismo, nuove fattispecie penali, rafforzamento delle tutele per le forze dell’ordine, norme sugli immobili occupati, manifestazioni, sostanze leggere, uso di bodycam, gestione carceraria.

La rapidità con cui è stato approvato (decreto-legge, convertito poi in legge) e la molteplicità degli ambiti coinvolti hanno sollevato reazioni contrastanti nel panorama politico, giuridico e dell’opinione pubblica. È importante capirne nel dettaglio le innovazioni, valutare rischi e criticità, e osservare come verrà applicato sul campo.

  1. Quadro normativo e iter legislativo

1.1 Il decreto-legge

Il provvedimento è stato emanato il 11 aprile 2025 col nome “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile e ha avuto efficacia dal giorno successivo, ossia dal 12 aprile 2025.

Visti i tempi stretti, il governo ha imposto la fiducia alla Camera e al Senato durante il voto di conversione, per assicurare che il testo restasse inalterato o quasi.

1.2 Conversione in legge

Il decreto è stato convertito in legge il 9 giugno 2025 con la Legge n. 80/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025.

Secondo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri (n. 122 del 4 aprile 2025), il decreto nasce come risposta urgente a esigenze di rafforzamento della sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, contrasto al terrorismo e crimini gravi, gestione delle vittime dell’usura e riforme nell’ordinamento penitenziario.

Il governo sosteneva che, data la complessità delle misure e l’urgenza percepita (ordine pubblico, tensioni sociali, atti di contestazione), non era possibile attendere l’iter ordinario parlamentare, e quindi si è ricorso allo strumento del decreto-legge.

Tuttavia, questo strumento ha sollevato critiche per “forzature” del principio di urgenza e per l’ampiezza degli ambiti disciplinati all’interno del decreto

  1. Principali contenuti e novità del Decreto Sicurezza 2025

Il decreto interviene su vari ambiti e introduce nuove disposizioni così articolate:

2.1 Reati legati al terrorismo e materiale per finalità terroristiche

L’art. 1 introduce l’art. 270-quinquies.3 c.p.: fuori dai casi richiamati dalla norma, è punito con la reclusione da due a sei anni chi consapevolmente si procura o detiene materiale con istruzioni su armi, sostanze pericolose o tecniche di violenza e sabotaggio, con finalità di terrorismo. La sola disponibilità di materiale tecnico, priva di tale finalità, non esaurisce gli elementi della nuova fattispecie.

2.2 Occupazioni abusive di immobili

L’occupazione illecita non diventa reato per la prima volta nel 2025: l’art. 633 c.p. già puniva l’invasione di terreni o edifici. L’art. 10 del decreto introduce invece l’art. 634-bis c.p., riferito a immobili destinati a domicilio altrui e alle loro pertinenze. La reclusione da due a sette anni riguarda le condotte descritte dalla norma, tra cui l’occupazione o detenzione senza titolo mediante violenza o minaccia, l’impedimento del rientro e l’appropriazione con artifizi o raggiri.

L’art. 634-bis prevede, di regola, la querela della persona offesa e la procedibilità d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di una persona incapace per età o infermità. Il richiamo dell’art. 639-bis comporta la procedibilità d’ufficio per gli edifici pubblici o destinati a uso pubblico. Queste previsioni riguardano la procedibilità, non un automatico aumento della pena.

Il nuovo art. 321-bis c.p.p. disciplina la reintegrazione nel possesso su provvedimento del giudice. Se l’immobile è l’unica abitazione effettiva del denunciante, sono previsti interventi urgenti della polizia giudiziaria, con accertamenti, autorizzazioni e controlli giudiziari disciplinati dalla norma.

2.3 Manifestazioni, blocchi stradali e resistenza passiva

Il decreto estende l’area penale rispetto a comportamenti connessi alle manifestazioni:

– L’art. 14 interviene sul blocco della circolazione su strada ordinaria o ferrata realizzato con il proprio corpo. L’art. 1-bis del D.Lgs. 66/1948 prevede la reclusione fino a un mese oppure la multa fino a 300 euro; se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è la reclusione da sei mesi a due anni.

– Il decreto non introduce un generale reato autonomo di “resistenza passiva” applicabile a qualsiasi manifestazione. Le relative previsioni sono inserite nelle specifiche fattispecie di rivolta negli istituti penitenziari e nelle strutture per migranti, con requisiti propri; nei blocchi stradali va invece verificata la fattispecie appena descritta.

– In generale, le norme puntano a scoraggiare modalità di protesta che alterino lo svolgimento della vita urbana con blocchi o ostruzioni.

Tali disposizioni hanno suscitato critiche perché potrebbero comprimere il diritto di manifestazione, specialmente quando le proteste assumono caratteristiche “impattanti”.

2.4 Bodycam per le forze dell’ordine

L’art. 21 consente di dotare di videocamere indossabili il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi indicati dalla disposizione, per documentare l’attività operativa. Prevede inoltre la possibilità di videosorveglianza nei luoghi di trattenimento delle persone private della libertà. La dotazione non comporta, di per sé, un’esenzione da responsabilità.

Questa novità è pensata per creare una maggiore trasparenza, deterrenza verso abusi ed elementi di prova in caso di contestazioni.

Tuttavia, va notato che il decreto non impone obbligatoriamente l’uso delle bodycam in tutti i casi né introduce codici identificativi obbligatori per gli agenti che le indossano (una lacuna segnalata da osservatori e cittadini).

2.5 Norme su armi e forze dell’ordine

L’art. 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza individuati dagli artt. 17 e 18 del R.D. 690/1907 a portare senza licenza, anche fuori servizio, le armi richiamate dall’art. 42 del TULPS. La disposizione non si limita quindi alle armi d’ordinanza e richiede di verificare la qualifica del soggetto interessato.

Per il personale della polizia locale occorre verificare la qualifica di agente di pubblica sicurezza e le disposizioni applicabili al caso concreto: non è corretto estendere indistintamente la previsione a ogni dipendente del corpo.

2.6 Cannabinoidi e sostanze leggere (cannabis light)

L’art. 18 modifica la legge 242/2016, escludendo dal suo regime le attività relative alle infiorescenze di canapa e ai prodotti che le contengono, inclusi estratti, resine e oli da esse derivati, nei termini indicati dalla norma. Introduce divieti sulle operazioni elencate e richiama le sanzioni del D.P.R. 309/1990. Resta consentita la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi prevista dalla legge. La disposizione non equivale a vietare ogni impiego industriale della canapa.

Le conseguenze sanzionatorie richiedono una valutazione della condotta, del prodotto e delle disposizioni richiamate: non si può ricavare automaticamente una responsabilità penale dalla sola etichetta commerciale “canapa light”.

I sostenitori del provvedimento giustificano la misura con ragioni di sicurezza pubblica, prevenzione dell’uso irresponsabile, rischio per la guida, e potenziale strumento di copertura per traffici illeciti.

Il decreto interviene anche sul sistema penitenziario:

– L’art. 26 introduce il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, disciplinato dall’art. 415-bis c.p. La fattispecie richiede gli atti di violenza, minaccia o resistenza indicati dalla norma e il coinvolgimento di almeno tre persone riunite; non coincide con qualsiasi protesta collettiva. La pena base per la partecipazione è da uno a cinque anni.

– In questo contesto possono rilevare anche condotte di resistenza passiva che impediscono gli atti necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza, valutando numero delle persone e contesto operativo. Non si tratta di un aumento di pena applicabile indistintamente a ogni atto passivo di un detenuto.

– Possibili norme volte a regolamentare le attività lavorative interne agli istituti, potenziare la sicurezza, migliorare i controlli e le misure detentive.

Il Decreto Sicurezza 2025 ha potenziale impatto su diversi ambiti:

3.1 Politica dell’ordine pubblico e intervento delle forze dell’ordine

– Le forze dell’ordine avranno margini d’azione ampliati, con nuovi strumenti (bodycam, porto d’armi in servizio e fuori servizio) e maggiore protezione giuridica.

– Dovranno adattarsi a direttive operative per la repressione delle manifestazioni e degli atteggiamenti di protesta.

3.2 Diritto di protesta, movimenti sociali, manifestazioni

– Il decreto crea un possibile effetto dissuasivo verso forme di manifestazione fortemente impattanti (blocco stradale, sit-in, resistenza passiva).

– Sanzioni amministrative e penali per atti contro beni pubblici (deturpamento, imbrattamento) con pene rafforzate.

– Organizzatori di proteste dovranno valutare con più attenzione il rischio penale per azioni che prima erano trattate come illeciti amministrativi o contestazioni civili.

– Il rischio è che si riduca lo spazio della protesta simbolica, soprattutto in aree pubbliche centrali o infrastrutturali.

3.3 Proprietà immobiliare e abitazioni occupate

– Le novità riguardano una specifica fattispecie di occupazione e la procedura di reintegrazione, non il passaggio generale delle occupazioni dall’ambito civile a quello penale.

– Il nuovo art. 321-bis c.p.p. consente, ricorrendone i presupposti, la reintegrazione nel possesso nel procedimento penale. L’intervento urgente previsto per l’unica abitazione effettiva del denunciante resta soggetto agli accertamenti e ai controlli stabiliti dalla legge.

– Tuttavia, la protezione dei diritti di chi occupa per emergenza sociale (senza alternative abitative) potrà essere oggetto di conflitti sociali e questioni di diritto all’abitare.

3.4 Settore della canapa legale

– Le restrizioni introdotte nel 2025 incidono sulla filiera delle infiorescenze e dei relativi prodotti; vanno distinte dagli usi industriali della canapa che restano consentiti nei limiti di legge.

– Imprenditori del settore lamentano un impatto pesante: chiusure preventive, incertezza sui prodotti, rischio penale per attività prima lecite

Le nuove ipotesi penali in materia di proteste, occupazioni e resistenza passiva possono entrare in tensione con i diritti costituzionali di:

– libertà di espressione

– diritto di manifestare e riunirsi

– tutela della proprietà

– diritti fondamentali dei detenuti

Se non ben calibrate nella pratica, tali norme possono generare un effetto di “chilling” sulle proteste legittime e sui movimenti sociali.

  1. Disparità di applicazione e incertezze operative

Molte norme richiedono regolamenti attuativi, decreti delegati, circolari ministeriali o istruzioni operative. La loro efficacia dipenderà molto da come le forze dell’ordine, la magistratura e gli enti locali applicheranno il decreto.

Il Decreto Sicurezza 2025 rappresenta una svolta importante e controversa nella legislazione italiana in tema di ordine pubblico, sicurezza e repressione. Il governo ha scelto una strada ambiziosa, molteplice e dall’impatto profondo: nuove fattispecie penali, poteri rafforzati alle forze dell’ordine, misure per contrastare terrorismo e occupazioni, e una regolamentazione severa su fenomeni sensibili.

Tuttavia, la forza delle leggi non sta tanto nei testi quanto nella loro applicazione concreta. Le sfide saranno molte: conciliare la repressione con il rispetto dei diritti costituzionali, evitare abusi, garantire equità nell’uso della forza e nel giudizio, assicurare che le misure servano davvero a prevenire reati anziché a reprimere dissentii legittimi.

Fonte normativa

Gazzetta Ufficiale: testo coordinato del D.L. 48/2025, convertito dalla Legge 80/2025.

Studio Legale Avv. Davide Guarnera

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About the Author: Avv. Davide Guarnera

Articolo a cura dell’Avv. Davide Guarnera, avvocato del Foro di Palermo e professionista attivo nel diritto civile e condominiale. Lo Studio offre inoltre un servizio professionale di amministrazione di condomìni a Palermo e provincia, fondato su trasparenza, competenza e attenzione alle esigenze dei condòmini.
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