Il tema del diritto alle armi e della legittima difesa abitativa rappresenta uno degli ambiti giuridici più delicati e controversi del diritto penale e costituzionale italiano, in cui si bilanciano esigenze di sicurezza individuale e collettiva, rispetto dei diritti fondamentali e il principio di proporzionalità della reazione difensiva.

La legittima difesa: dal Codice Rocco alla riforma del 2019

Ai sensi dell’art. 52 c.p., la legittima difesa è una causa di giustificazione che esclude la punibilità del soggetto agente, quando questi reagisce ad un’offesa ingiusta attuale, con un’azione proporzionata e necessaria per respingere l’aggressione.

Con la legge n. 36/2019 (nota come “legittima difesa domiciliare”), si è introdotta una presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa in caso di violazione del domicilio con pericolo per l’incolumità personale. Tale norma ha segnato un punto di svolta nella tutela della sicurezza in ambito privato, ma ha anche sollevato dubbi circa la compatibilità con il principio costituzionale di proporzionalità sancito dall’art. 27 Cost.

Il nuovo Decreto Sicurezza 2025

Il Decreto Sicurezza 2025 ha ulteriormente inciso sulla materia, introducendo alcune modifiche in materia di detenzione legittima di armi e ampliando la tutela della difesa abitativa:

– È stata agevolata la procedura di rilascio e rinnovo del porto d’armi per difesa personale in presenza di comprovati motivi;
– Viene ribadita l’esimente di legittima difesa anche in ambito commerciale (es. tabaccherie, farmacie, esercizi pubblici), con l’estensione delle tutele previste per l’abitazione;
– Si rafforza la presunzione di legittimità dell’uso delle armi detenute legalmente se utilizzate per difesa da un’aggressione notturna.

Profili critici e orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha più volte ribadito che la difesa non può mai essere arbitraria o preventiva, e che la reazione deve essere sempre proporzionata e necessaria (Cass. pen. n. 23919/2020).

Anche dopo le riforme, resta ferma la valutazione caso per caso da parte del giudice, il quale dovrà accertare la sussistenza della minaccia, l’attualità del pericolo e l’impossibilità di ricorrere alle forze dell’ordine.

Permangono quindi rischi interpretativi, specie nella configurazione del concetto di “turbamento psichico” dell’aggredito, che potrebbe indurre a scelte eccessive non sempre giustificabili.

Vari sono i casi che la Giurisprudenza di legittimità si è occupata.

Vediamone alcuni:

1. Caso Ciontoli
Anche se non strettamente connesso alla legittima difesa, è stato richiamato nel dibattito sulla proporzione della reazione e sul dovere di tutela della vita, con riferimento al concetto di “pericolo attuale e grave”. La Cassazione ha ribadito che la valutazione della reazione deve tenere conto delle condizioni oggettive e soggettive del fatto.

2. Caso Ermes Mattielli
L’imputato, un commerciante vicentino, sparò contro due ladri in fuga ferendoli gravemente. Fu condannato a 5 anni e 4 mesi per tentato omicidio, in quanto il giudice ritenne cessata la minaccia al momento della reazione armata. Questo caso ha avuto forte eco mediatica e ha spinto politicamente verso la riforma del 2019 sulla legittima difesa domiciliare.

3. Caso Fredy Pacini (2018)
Fredy Pacini, titolare di un’officina, sparò a un ladro nella notte uccidendolo. Il caso ha suscitato un ampio dibattito politico e sociale, culminato nella legge 36/2019 che ha introdotto la presunzione di legittima difesa in caso di intrusione domiciliare notturna.

4. Cass. pen. n. 22040/2020

Fattispecie in tema di rissa in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare l’applicazione della esimente della legittima difesa la mera indicazione della natura difensiva della condotta violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la prospettata reazione all’offesa altrui )

5. Cass. pen. n. 4529/2022

In tema di scriminanti, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa, previsto dalla c.d. legittima difesa (art. 52 c.p.), “sussiste sempre”, in presenza delle seguenti condizioni: l’aggressore ha violato il domicilio (rendendosi responsabile del reato di cui all’art. 614 c.p.) e l’aggredito, ivi legittimamente presente, usa un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

Questi casi dimostrano che, nonostante l’intervento del legislatore volto a rafforzare il diritto alla legittima difesa in ambito abitativo e lavorativo, l’interpretazione giudiziale rimane centrale, soprattutto in riferimento a:

– Attualità del pericolo
– Proporzione tra offesa e difesa
– Reazione necessaria e non evitabile
– Stato emotivo dell’aggredito

Nel diritto statunitense, il tema della legittima difesa abitativa è disciplinato principalmente dalle leggi statali, ma vi sono alcuni principi generali:

1. Castle Doctrine
– È il principio secondo cui “la casa è un castello” (a man’s home is his castle).
– Permette a un individuo di usare forza letale contro un intruso nella propria abitazione senza dovere di ritirarsi, se ritiene ragionevolmente di essere in pericolo di morte o gravi lesioni.

2. Stand Your Ground Laws
– Alcuni Stati (es. Florida, Texas) ampliano la legittima difesa anche fuori dall’abitazione, eliminando il dovere di ritirata in luoghi pubblici.
– La reazione deve comunque essere proporzionata e giustificata da una minaccia percepita come reale.

Confronto con l’Italia:
– In Italia la legittima difesa è disciplinata dagli art. 52 e 55 c.p., e richiede proporzionalità, necessità e attualità del pericolo.
– La legge n. 36/2019 ha introdotto una presunzione di proporzionalità in caso di violazione domiciliare, simile alla Castle Doctrine, ma con più limiti.

Considerazioni conclusive

Il bilanciamento tra sicurezza e garanzie costituzionali è ancora oggetto di dibattito.

Se da un lato è legittimo rafforzare la protezione dell’inviolabilità del domicilio, dall’altro va evitata ogni deriva verso forme di giustizia privata.

Il diritto alla difesa, anche armata, deve restare eccezionale e residuale, e non sostituirsi al compito primario dello Stato di garantire la sicurezza pubblica nel rispetto del diritto alla vita e della legalità.

Lo studio

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