Condividere fotografie dei propri figli su Instagram, Facebook, TikTok o altre piattaforme social è ormai una pratica estremamente diffusa. Tuttavia, ciò che molti genitori ignorano è che la pubblicazione di immagini di minori non costituisce una scelta del tutto libera.

L’ordinamento italiano ed europeo riconosce infatti una tutela rafforzata ai minori, il cui diritto alla riservatezza, all’immagine e alla protezione dei dati personali prevale, in molti casi, anche sulla libertà dei genitori di diffondere fotografie della vita familiare.

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha assunto una posizione sempre più rigorosa nei confronti del cosiddetto “sharenting”, ossia la diffusione sistematica di immagini dei figli da parte dei genitori attraverso i social network.

Che cos’è lo “sharenting”

Con il termine sharenting (sharing + parenting) si indica la pubblicazione online, da parte dei genitori, di fotografie, video e informazioni riguardanti i propri figli.

Tale fenomeno può apparire innocuo, ma produce una vera e propria impronta digitale permanente (digital footprint) del minore, spesso creata senza il suo consenso e destinata a permanere sul web per un tempo indefinito.

Le immagini possono essere:

  • condivise;
  • copiate;
  • modificate;
  • utilizzate da soggetti terzi;
  • impiegate per finalità illecite, comprese forme di furto d’identità digitale o sfruttamento dell’immagine del minore.

La tutela dell’immagine del minore nell’ordinamento italiano

La protezione dei minori trova fondamento in numerose disposizioni normative.

Tra le principali:

  • art. 2 della Costituzione, che tutela i diritti inviolabili della persona;
  • art. 10 del Codice Civile, relativo all’abuso dell’immagine;
  • artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, che disciplinano la pubblicazione dell’immagine delle persone;
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy);
  • Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, che impone agli Stati di garantire la tutela della vita privata dei minori.

L’interesse superiore del minore rappresenta il criterio guida nell’interpretazione di tutte queste disposizioni.

Il GDPR riconosce una tutela rafforzata ai minori

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) considera i minori soggetti particolarmente vulnerabili.

Il considerando n. 38 afferma espressamente che essi meritano una protezione specifica con riferimento al trattamento dei dati personali, soprattutto nell’ambiente digitale.

Una fotografia costituisce un dato personale e la sua diffusione sui social integra un trattamento di dati disciplinato dal GDPR.

Ne consegue che anche il comportamento dei genitori deve rispettare i principi di:

  • proporzionalità;
  • minimizzazione dei dati;
  • liceità del trattamento;
  • tutela dell’interesse del minore.

I genitori possono pubblicare liberamente le foto dei figli?

La risposta è no.

La responsabilità genitoriale non attribuisce un potere assoluto sull’immagine del figlio.

Entrambi i genitori devono esercitare tale responsabilità perseguendo esclusivamente l’interesse del minore, come previsto dagli articoli 316 e 337-ter del Codice Civile.

Quando la pubblicazione espone il minore a rischi o ne compromette la dignità, essa può essere vietata dall’autorità giudiziaria.

Se i genitori sono separati serve il consenso di entrambi?

Sì.

La giurisprudenza ritiene ormai consolidato il principio secondo cui la pubblicazione delle fotografie di un figlio minore sui social costituisce una decisione di particolare interesse per il minore e richiede, pertanto, il consenso di entrambi i genitori.

In assenza di accordo, ciascun genitore può rivolgersi al giudice affinché venga adottato il provvedimento ritenuto più conforme all’interesse del figlio.

La giurisprudenza: il Tribunale di Roma vieta la pubblicazione delle foto del figlio

Uno dei provvedimenti più significativi è rappresentato dal Tribunale di Roma, ordinanza 23 dicembre 2017, che ha ordinato ad una madre di rimuovere tutte le fotografie del figlio pubblicate sui social network.

Il giudice ha evidenziato come la diffusione incontrollata delle immagini del minore potesse compromettere il suo diritto alla riservatezza e alla costruzione della propria identità digitale.

Il Tribunale ha inoltre autorizzato l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inosservanza del provvedimento.

Tale decisione rappresenta ancora oggi uno dei principali riferimenti della giurisprudenza italiana sul fenomeno dello sharenting.

Anche il Tribunale di Mantova tutela il diritto alla riservatezza del minore

Con decreto del Tribunale di Mantova del 19 settembre 2017, il giudice ha vietato la pubblicazione delle fotografie del figlio minore sui social network, ritenendo che il diritto alla riservatezza del bambino dovesse prevalere sull’interesse del genitore alla condivisione delle immagini.

Secondo il Tribunale, la diffusione incontrollata sul web espone il minore a rischi non sempre prevedibili e potenzialmente irreversibili.

Il ruolo del Garante Privacy

Anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali invita costantemente i genitori ad adottare particolare prudenza nella pubblicazione delle immagini dei figli.

Tra i principali rischi segnalati:

  • geolocalizzazione;
  • utilizzo illecito delle fotografie;
  • profilazione;
  • cyberbullismo;
  • furto d’identità;
  • utilizzo delle immagini su siti illegali.

La raccomandazione è quella di limitare al minimo indispensabile la diffusione delle immagini dei minori.

Il diritto del minore prevale sull’interesse del genitore

L’orientamento della giurisprudenza italiana ed europea appare ormai chiaro.

Il diritto del minore:

  • alla riservatezza;
  • all’identità personale;
  • all’immagine;
  • alla protezione dei dati personali;

costituisce un interesse primario che deve prevalere anche rispetto alla libertà del genitore di condividere aspetti della vita familiare.

Ogni pubblicazione deve essere valutata alla luce del principio del best interest of the child, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e recepito nell’ordinamento italiano.

Conclusioni

La diffusione delle fotografie dei figli sui social network non rappresenta un semplice gesto di condivisione familiare, ma un’attività con rilevanti implicazioni giuridiche.

I genitori sono chiamati ad esercitare la responsabilità genitoriale nell’esclusivo interesse del minore, evitando comportamenti che possano comprometterne la privacy, la sicurezza o la futura autodeterminazione digitale.

La crescente attenzione della giurisprudenza dimostra come il diritto all’immagine del minore costituisca oggi uno dei profili più delicati della tutela della persona nell’era digitale.

FAQ

È legale pubblicare le foto dei figli sui social?

Sì, ma solo quando la pubblicazione rispetta l’interesse del minore e non ne compromette la privacy, la sicurezza o la dignità.

Se i genitori sono separati serve il consenso di entrambi?

Generalmente sì. La pubblicazione delle immagini del figlio è considerata una decisione di particolare interesse e richiede il consenso di entrambi i genitori.

Un giudice può ordinare la rimozione delle fotografie?

Sì. La giurisprudenza italiana ha più volte ordinato la rimozione delle immagini dei minori pubblicate sui social quando ritenute pregiudizievoli.

Il Garante Privacy può intervenire?

Sì. Il Garante promuove linee guida e può intervenire nei casi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

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