
- Quadro normativo
Il permesso di soggiorno in Italia è regolato principalmente dal D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione) e successive modifiche.
Le sue varie tipologie — motivi di lavoro, studio, famiglia, protezione internazionale — hanno requisiti specifici, ma condividono alcuni elementi fondamentali: ingresso regolare, domanda tempestiva, documentazione d’identità, motivazione valida, mezzi economici, alloggio idoneo, buona condotta, ordine pubblico.
Quando lo straniero matura una residenza continuativa legittima per almeno cinque anni, può richiedere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.Lgs. 286/98), con requisiti aggiuntivi di reddito, alloggio e continuità di soggiorno.
- Principali requisiti aggiornati
Ecco i requisiti cardine con alcuni elementi “nuovi” evidenziati anche da pronunce recenti:
– Ingresso regolare e visto, se richiesto
Lo straniero deve essere entrato legalmente, passando da valico autorizzato e con eventuale visto d’ingresso valido per il periodo.
– Domanda tempestiva (entro 8 giorni lavorativi)
La richiesta va presentata in Questura competente entro il termine stabilito dal T.U. Immigrazione.
– Documenti di identità validi
Passaporto o documento equivalente in corso di validità.
– Motivazione valida per il soggiorno
Contratto di lavoro (con nulla osta ove richiesto), iscrizione universitaria, ricongiungimento familiare etc.
– Mezzi economici sufficienti
Capacità di mantenersi, eventualmente con redditi o altre fonti lecite.
– Alloggio idoneo
L’abitazione deve rispettare requisiti igienici e normativi locali.
– Condotta e assenza di ostativi automatici
Il richiedente non deve essere ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato; non deve avere condanne per reati gravi previsti dalla legge immigratoria
Non devono sussistere cause di diniego automatico previste dal T.U. Immigrazione, salvo che la valutazione si effettui caso per caso tenendo conto della pericolosità sociale.
– Continuazione del soggiorno e assenza di interruzioni indebite
Per il permesso UE di lungo periodo, periodi di assenza prolungati dal territorio nazionale rischiano di interrompere il requisito di continuità.
- Giurisprudenza recente di rilievo (2023–2025)
Ecco alcune decisioni recenti che offrono chiarimenti interpretativi utili:
Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2023
Nel caso di diniego del rinnovo del permesso per motivi di studio, il TAR ha sospeso l’efficacia del provvedimento della Questura, ritenendo che la valutazione del percorso di studi e del rendimento accademico dovesse essere verificata in modo più dettagliato rispetto a un rifiuto automatico.
Questo tipo di pronuncia è utile per chi ha permesso per studio ma incontra difficoltà nel rinnovo.
TAR Veneto, sentenza n. 2417/2024
In un caso di conversione del permesso per cure mediche, il TAR ha stabilito che la norma transitoria introdotta dal d.l. 20/2023 (art. 7) si applica solo se lo straniero ha presentato l’istanza prima del 10 marzo 2023; oltre quella data, la conversione non è più ammessa automaticamente.
Questo chiarimento è rilevante per chi ha un permesso per cure mediche e vuole convertirlo dopo la scadenza dei termini transitori.
La Consulta ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 del D.Lgs. 286/98 nella parte in cui prevedeva che qualsiasi condanna penale, anche non definitiva, fosse automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (in particolare per reati relativi a stupefacenti e contraffazione), senza che l’Amministrazione verifichi concretamente la pericolosità sociale del richiedente.
In pratica: non è più corretto applicare un diniego “automatico” basato su condanne già non definitive, ma la P.A. deve valutare caso per caso.
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 5604/2023
In materia di conversione del permesso stagionale in permesso di lavoro subordinato, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino indiano perché la Questura aveva dichiarato l’istanza irricevibile senza consentire il contraddittorio, in violazione del principio del giusto procedimento (art. 10-bis L. 241/1990).
Questa pronuncia ricorda che anche in procedure di conversione/estensione del permesso, l’Amministrazione deve garantire diritto di replica.
– Il Consiglio di Stato (sent. n. 6423/2022) ha affermato che, in caso di richiesta di permesso di soggiorno UE per lungo periodo, l’incapacità temporanea di produrre reddito non esclude necessariamente il rilascio del permesso, se sussiste la concreta possibilità di riprendere attività lavorativa onesta in tempi brevi.


