
La ripartizione delle spese condominiali è uno degli argomenti più ricorrenti nel diritto condominiale e oggetto frequente di contenzioso. Tra le diverse voci di spesa, particolare attenzione va data ai danni al citofono o videocitofono condominiale, spesso trascurati ma fonte di dubbi interpretativi sia in ambito tecnico che giuridico.
Cos’è il citofono condominiale e chi ne è responsabile
Il citofono è un impianto di comunicazione interna che consente il collegamento tra l’ingresso del condominio e le singole unità immobiliari. Esso rientra a pieno titolo tra gli impianti e beni comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c., in quanto destinato all’uso comune dei condomini.
Ciò significa che la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema citofonico (compresi pulsantiera, cablaggi, centralina e riceventi negli appartamenti, ove comuni) spetta a tutti i condomini, salvo che l’impianto non serva solo alcune unità specifiche.
Ripartizione delle spese: criteri normativi
Ai sensi dell’art. 1123 c.c., la regola generale è che le spese per la conservazione e godimento delle parti comuni siano ripartite in proporzione ai millesimi di proprietà.
Nel caso del citofono, trattandosi di un impianto che serve l’intera compagine condominiale, le spese per la riparazione o sostituzione vanno suddivise tra tutti i condomini, in base alla tabella millesimale generale.
Eccezioni: quando non tutti devono contribuire
La giurisprudenza ha stabilito che le spese vanno ripartite solo tra coloro che traggono utilità dall’impianto.
Pertanto, in un condominio composto da più scale o edifici separati, ove l’impianto citofonico non sia unico o centralizzato, le spese vanno suddivise solo tra i condomini effettivamente serviti.
Danni al citofono: responsabilità e imputazione
Nel caso di danni accidentali al citofono (ad es. urti, cortocircuiti, atti vandalici), l’assemblea può deliberare l’intervento di riparazione o sostituzione, ripartendo i costi come sopra indicato.
Se il danno è riconducibile a un singolo condomino o a un terzo identificabile, è possibile agire per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e successivamente rivalersi nei suoi confronti per il costo sostenuto.
Chi decide e chi ha competenza?
L’assemblea condominiale ha la competenza a deliberare sulle riparazioni e sulle spese relative al citofono, come previsto dall’art. 1135 c.c. L’amministratore può agire in autonomia solo in caso di manutenzione urgente (art. 1130 c.c.).
Conclusioni
In sintesi, in materia di ripartizione spese citofono condominiale, valgono le regole generali delle spese comuni: suddivisione secondo i millesimi, responsabilità diretta del danneggiante se identificato, e potere decisionale dell’assemblea. Per evitare contenziosi, è sempre consigliabile una delibera chiara, supportata da relazioni tecniche e, se necessario, da interventi legali specializzati in diritto condominiale.



