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Veranda sul balcone: quando è consentita?

La realizzazione di una veranda sul balcone è una delle opere che più frequentemente genera controversie tra proprietari, condomini e amministratori.

Chi possiede un balcone può chiuderlo con una struttura in vetro e alluminio? È necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale? Serve il permesso di costruire? Una veranda può essere considerata una semplice pertinenza oppure costituisce una nuova superficie o volumetria?

La risposta richiede di distinguere attentamente il profilo urbanistico-edilizio da quello civilistico-condominiale.

Una veranda, infatti, può essere soggetta a titolo edilizio anche quando il regolamento condominiale non vieti l’intervento; allo stesso modo, il rispetto delle norme urbanistiche non significa automaticamente che l’opera sia lecita nei confronti degli altri condomini.

La giurisprudenza ha più volte affermato che la chiusura stabile di un balcone può incidere sulla sagoma, sul volume, sulla superficie e sull’aspetto architettonico dell’edificio, rendendo necessario un esame concreto dell’intervento.

Che cos’è una veranda?

In termini generali, per veranda si intende la chiusura, mediante strutture generalmente vetrate, di uno spazio originariamente aperto, come un balcone o un terrazzo.

La caratteristica fondamentale è quindi la trasformazione di uno spazio aperto in uno spazio stabilmente delimitato.

Non tutte le strutture utilizzate per proteggere un balcone, però, sono necessariamente una veranda.

È importante distinguere, ad esempio, tra:

  • tende da sole;
  • tende verticali;
  • pergole;
  • pergolati;
  • strutture amovibili;
  • vetrate panoramiche;
  • chiusure completamente stabili;
  • verande in vetro e alluminio;
  • verande con struttura in muratura.

La qualificazione dell’opera è fondamentale perché determina le conseguenze sia urbanistiche sia condominiali.

Veranda sul balcone: serve il permesso di costruire?

Questo è probabilmente il primo interrogativo da affrontare.

La risposta dipende dalle caratteristiche dell’intervento, ma una veranda stabile che comporti una trasformazione dell’organismo edilizio non può essere automaticamente considerata un’opera di edilizia libera.

Il Testo Unico dell’Edilizia, infatti, sottopone a permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione e determinate ristrutturazioni edilizie che comportino, tra l’altro, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.

La realizzazione di una veranda chiusa può quindi assumere rilevanza urbanistica proprio perché determina la stabile trasformazione di uno spazio precedentemente aperto.

Per questo motivo, prima di realizzare una veranda, è necessario verificare:

  • la normativa edilizia nazionale;
  • la normativa regionale;
  • il regolamento edilizio comunale;
  • gli strumenti urbanistici;
  • eventuali vincoli paesaggistici;
  • eventuali vincoli culturali;
  • la disciplina applicabile alla specifica tipologia di edificio.

Non è quindi corretto sostenere in maniera generalizzata che “la veranda sul balcone non necessita di permessi”.

Veranda sul balcone e condominio: serve l’autorizzazione dell’assemblea?

Anche questa domanda richiede una risposta articolata.

Il fatto che il balcone appartenga alla proprietà individuale non significa che il proprietario possa modificarlo senza alcun limite.

L’intervento può infatti incidere:

  • sulla facciata;
  • sulle parti comuni;
  • sul decoro architettonico;
  • sulla stabilità dell’edificio;
  • sulla sicurezza;
  • sui diritti degli altri condomini.

L’articolo 1122 del Codice civile stabilisce che il condomino non può eseguire opere nella propria unità immobiliare o nelle parti destinate all’uso individuale quando tali opere rechino danno alle parti comuni o determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

La stessa disposizione prevede inoltre che debba essere data preventiva notizia all’amministratore, che ne riferisce all’assemblea.

Pertanto, comunicazione all’amministratore e autorizzazione dell’assemblea sono concetti distinti.

Non ogni intervento richiede necessariamente una preventiva autorizzazione assembleare, ma il condomino deve comunque rispettare i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento.

Quando la veranda può essere considerata illegittima?

La veranda può essere contestata quando, a seconda del caso concreto:

  1. viene realizzata senza il necessario titolo edilizio;
  2. viola la normativa urbanistica;
  3. contrasta con vincoli paesaggistici o culturali;
  4. viola il regolamento condominiale;
  5. altera il decoro architettonico;
  6. danneggia parti comuni;
  7. compromette la stabilità o la sicurezza dell’edificio;
  8. incide sui diritti degli altri condomini;
  9. viola le norme sulle distanze;
  10. determina una lesione delle vedute o di altri diritti reali.

La valutazione deve quindi essere effettuata caso per caso.

Veranda e decoro architettonico del condominio

Uno dei principali ostacoli alla realizzazione di una veranda è rappresentato dal decoro architettonico.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il decoro architettonico coincide con l’estetica dell’edificio risultante dall’insieme delle linee e delle strutture che conferiscono al fabbricato una determinata armonia e una specifica identità.

Non è necessario che il palazzo abbia un particolare pregio artistico.

È sufficiente che l’intervento determini una alterazione visibile e significativa della struttura e dell’armonia dell’edificio.

La Suprema Corte ha applicato questo principio proprio in una controversia riguardante la trasformazione in veranda di un balcone, ritenendo rilevante l’effetto prodotto dalla chiusura rispetto al disegno complessivo della facciata.

Una veranda altera sempre il decoro architettonico?

No.

Non ogni veranda costituisce automaticamente una lesione del decoro architettonico.

La valutazione deve considerare concretamente:

  • caratteristiche architettoniche dell’edificio;
  • posizione della veranda;
  • dimensioni;
  • materiali utilizzati;
  • colore;
  • visibilità;
  • rapporto con gli altri balconi;
  • eventuali precedenti modifiche della facciata;
  • armonia complessiva del prospetto.

La Cassazione ha precisato che il giudizio sull’alterazione del decoro deve essere effettuato concretamente, considerando il rapporto tra l’assetto originario dell’edificio, le modificazioni già esistenti e l’intervento contestato.

Di conseguenza, non è sufficiente affermare genericamente che una veranda “è brutta” o “modifica la facciata”.

Occorre dimostrare un pregiudizio concreto all’armonia architettonica dell’edificio.

Veranda e regolamento condominiale

Un altro elemento decisivo è rappresentato dal regolamento condominiale.

Il regolamento può contenere disposizioni specifiche relative:

  • alla chiusura dei balconi;
  • alla realizzazione di verande;
  • alla modifica delle facciate;
  • ai materiali utilizzabili;
  • ai colori;
  • alle strutture esterne;
  • all’uniformità dei balconi;
  • al divieto di modificare l’aspetto esterno dell’edificio.

Particolare attenzione deve essere prestata al regolamento di natura contrattuale.

La Cassazione ha riconosciuto che un regolamento contrattuale può imporre ai condomini limitazioni più rigorose rispetto alla disciplina ordinaria, anche con riferimento alla tutela dell’estetica e dell’aspetto generale dell’edificio.

Prima di progettare una veranda è quindi fondamentale leggere il regolamento condominiale.

Veranda e articolo 1102 del Codice civile

L’articolo 1102 c.c. consente al condomino di utilizzare la cosa comune anche mediante modificazioni necessarie per il migliore godimento della propria unità immobiliare.

Tuttavia, tale facoltà incontra precisi limiti.

Il condomino non può:

  • alterare la destinazione della cosa comune;
  • impedire agli altri condomini di farne pari uso;
  • compromettere stabilità e sicurezza;
  • ledere il decoro architettonico.

La Cassazione ha ribadito che l’utilizzazione dei muri perimetrali e delle altre parti comuni è possibile nei limiti dell’articolo 1102 c.c., senza necessità di un consenso generalizzato degli altri condomini, purché siano rispettati i limiti stabiliti dalla legge e non venga compromesso il decoro dell’edificio.

Veranda sul balcone e facciata condominiale

Il problema diventa particolarmente delicato quando la veranda interessa direttamente la facciata dell’edificio.

La facciata costituisce infatti una parte comune e gli elementi architettonici che contribuiscono alla sua estetica possono assumere rilevanza condominiale.

La giurisprudenza ha riconosciuto, ad esempio, la natura comune degli elementi decorativi dei balconi quando essi svolgono una funzione estetica rispetto all’intero edificio e si inseriscono nel suo prospetto.

La realizzazione di una veranda non può quindi essere valutata esclusivamente guardando alla proprietà del balcone.

Occorre considerare anche l’impatto dell’opera sulla facciata comune.

Veranda sul balcone e balcone aggettante

La questione diventa ancora più complessa quando il balcone è aggettante.

In linea generale, la soletta del balcone può presentare caratteristiche diverse rispetto agli elementi decorativi e alla facciata.

La realizzazione della veranda può tuttavia coinvolgere:

  • parapetti;
  • frontalini;
  • sottobalconi;
  • elementi decorativi;
  • facciata;
  • muri perimetrali.

È quindi necessario distinguere la proprietà esclusiva del balcone dalle parti che, per funzione strutturale o estetica, possono rientrare nella disciplina delle parti comuni.

Veranda e diritti dei condomini dei piani superiori

La veranda non deve inoltre compromettere i diritti degli altri proprietari.

Particolare attenzione deve essere prestata alle vedute, alle distanze e alla cosiddetta colonna d’aria.

La giurisprudenza ha affrontato controversie nelle quali la realizzazione di nuove opere sui balconi è stata contestata anche per la possibile incidenza sulle vedute e sulle distanze previste dalla legge.

La verifica deve quindi comprendere anche la posizione della veranda rispetto alle proprietà sovrastanti e sottostanti.

Veranda sul balcone: conta anche la situazione precedente dell’edificio

Un aspetto particolarmente interessante riguarda gli edifici che hanno già subito numerose modificazioni.

Se la facciata presenta già molte verande, chiusure di balconi, tende, infissi e modifiche differenti, la valutazione del decoro architettonico deve tenere conto della situazione concreta dell’edificio.

La giurisprudenza più recente ha sottolineato proprio l’importanza di considerare le trasformazioni già esistenti, senza però arrivare alla conclusione automatica che ogni nuova modifica sia lecita perché il decoro sarebbe già compromesso.

Il giudice deve valutare l’effettivo impatto della nuova opera sul complesso architettonico.

Veranda già realizzata: può essere ordinata la demolizione?

Sì.

Se viene accertata l’illegittimità dell’opera, il proprietario può essere chiamato a rimuovere la veranda e ripristinare lo stato dei luoghi, oltre alle eventuali ulteriori conseguenze previste dalla normativa.

La demolizione può assumere rilievo:

  • sotto il profilo urbanistico;
  • sotto il profilo condominiale;
  • nell’ambito di un’azione giudiziaria promossa da un condomino;
  • in presenza di violazioni delle distanze o di altri diritti.

Non bisogna quindi considerare la veranda come una modifica definitivamente acquisita soltanto perché è rimasta installata per molti anni.

Veranda abusiva: attenzione alla sanatoria

Quando la veranda è stata realizzata senza il necessario titolo edilizio, occorre verificare se l’opera possa essere regolarizzata o sanata secondo la disciplina urbanistica applicabile.

La questione della sanatoria è distinta da quella condominiale.

Una eventuale regolarizzazione urbanistica, infatti, non elimina automaticamente un’eventuale violazione del regolamento condominiale o del decoro architettonico.

Allo stesso modo, l’eventuale consenso dei condomini non sostituisce il titolo edilizio richiesto dalla legge.

Si tratta di piani giuridici distinti.

Veranda sul balcone: il consenso degli altri condomini basta?

No.

Il consenso dei condomini non può essere considerato, di per sé, una sostituzione del titolo edilizio eventualmente necessario.

È quindi possibile che una veranda sia:

  • autorizzata o tollerata dal condominio;
  • ma urbanisticamente irregolare.

Allo stesso modo può accadere il contrario: un’opera può essere urbanisticamente autorizzata ma essere contestabile sul piano condominiale.

È fondamentale, pertanto, verificare separatamente urbanistica e condominio.

Veranda e autorizzazione paesaggistica

Un ulteriore controllo deve essere effettuato quando l’immobile si trova in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

In tali casi possono trovare applicazione specifiche disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica e di tutela del territorio.

La presenza di un vincolo può quindi rendere necessario un approfondimento tecnico-amministrativo prima dell’esecuzione dell’opera.

Quali documenti controllare prima di realizzare una veranda?

Prima di procedere è consigliabile acquisire e verificare:

1. Regolamento condominiale

Per individuare eventuali divieti o prescrizioni.

2. Titolo di provenienza dell’immobile

Per comprendere la natura della proprietà e dei diritti collegati al balcone.

3. Planimetria catastale

Utile per la rappresentazione dell’immobile, pur non sostituendo la verifica urbanistica.

4. Stato legittimo urbanistico dell’immobile

Per verificare la conformità rispetto ai titoli edilizi.

5. Regolamento edilizio comunale

Per conoscere la disciplina locale.

6. Eventuali vincoli

Paesaggistici, culturali, architettonici o di altra natura.

7. Progetto della veranda

Con dimensioni, materiali, sistemi di chiusura e modalità di ancoraggio.

Veranda sul balcone: quando è possibile?

In termini generali, una veranda può essere realizzata quando l’intervento è urbanisticamente consentito, è munito dei necessari titoli o adempimenti amministrativi, rispetta il regolamento condominiale e non determina una lesione dei diritti degli altri condomini.

Non esiste quindi una risposta valida per ogni edificio.

La stessa veranda può essere lecita in un determinato fabbricato e illegittima in un altro.

La valutazione deve essere effettuata considerando:

normativa edilizia + regolamento condominiale + decoro architettonico + diritti degli altri proprietari + eventuali vincoli.

Veranda sul balcone: conclusioni

La veranda sul balcone non è un’opera che può essere realizzata liberamente in ogni situazione.

Prima di procedere occorre verificare soprattutto il profilo urbanistico, perché una chiusura stabile del balcone può determinare una trasformazione rilevante dell’immobile e richiedere un titolo edilizio.

Parallelamente, sul piano condominiale, devono essere rispettati l’articolo 1102 c.c., l’articolo 1122 c.c., il regolamento condominiale e la tutela del decoro architettonico.

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la trasformazione di un balcone in veranda può incidere negativamente sull’armonia architettonica dell’edificio quando determina una modifica visibile e significativa della sua fisionomia.

Al tempo stesso, il giudizio sul decoro architettonico deve essere concreto, tenendo conto delle caratteristiche dell’edificio e delle modificazioni già esistenti.

Pertanto, prima di realizzare una veranda è consigliabile far verificare:

  • regolamento condominiale;
  • titolo di proprietà;
  • situazione urbanistica;
  • eventuali vincoli;
  • progetto dell’opera;
  • impatto sulla facciata;
  • eventuali diritti dei condomini.

Una verifica preventiva può evitare una controversia condominiale, un procedimento amministrativo e, nei casi più gravi, l’obbligo di demolire la veranda già realizzata.

Giurisprudenza richiamata

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la realizzazione di una veranda può essere valutata come intervento idoneo ad alterare il decoro architettonico quando modifica in maniera significativa l’armonia della facciata. È stato precisato che non occorre che l’edificio presenti un particolare pregio artistico: è sufficiente una compromissione visibile e significativa della struttura e dell’identità architettonica del fabbricato.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che la verifica dell’alterazione del decoro deve essere effettuata dal giudice di merito sulla base delle caratteristiche concrete dell’edificio e dell’opera realizzata.

Particolare rilievo assume anche la disciplina dei regolamenti condominiali contrattuali, che possono prevedere limitazioni più rigorose a tutela dell’estetica, della simmetria e dell’aspetto generale dell’edificio.

Sul piano edilizio, il riferimento fondamentale rimane il D.P.R. 380/2001, che disciplina gli interventi soggetti a permesso di costruire e l’attività edilizia libera, fermo restando il necessario coordinamento con la normativa regionale e con le altre discipline di settore.

Avvertenza: la legittimità di una veranda deve essere valutata caso per caso, sulla base delle caratteristiche concrete dell’opera, del titolo edilizio eventualmente necessario, del regolamento condominiale e della situazione dell’edificio.

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About the Author: Avv. Davide Guarnera

Articolo a cura dell’Avv. Davide Guarnera, avvocato del Foro di Palermo e professionista attivo nel diritto civile e condominiale. Lo Studio offre inoltre un servizio professionale di amministrazione di condomìni a Palermo e provincia, fondato su trasparenza, competenza e attenzione alle esigenze dei condòmini.
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